La Commissione Bilancio della Camera ha approvato alcui emendamenti al decreto legge Pnrr, che contiene disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le misure approvate, due riguardano in particolare la sanità.
Nuovo policlinico Umberto I di Roma: commissario straordinario e poteri speciali
L’emendamento 7.031, presentato dalla relatrice, modifica l’articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, istituendo la figura del Commissario straordinario per la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I di Roma. Il Presidente pro tempore della regione Lazio è nominato Commissario, con il compito di assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per l’approvazione del progetto, la localizzazione e la realizzazione dell’opera. Il Commissario resta in carica fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
Per l’esercizio dei propri compiti, il Commissario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze sono immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario invia al Presidente del Consiglio e al Ministro della salute relazioni semestrali sullo stato di attuazione.
Viene istituito un procedimento unico di autorizzazione, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta previsti dalla legislazione vigente. L’autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario all’esito di una conferenza di servizi, convocata dal medesimo, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti. In caso di dissenso di un’amministrazione, il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
L’autorizzazione unica sostituisce tutti i provvedimenti e le determinazioni necessari, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo di pareri, nulla osta e autorizzazioni, anche ambientali, igienico-sanitarie o antincendio. Il rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
Per le procedure di gara, è autorizzato l’avvio delle verifiche antimafia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è consentita la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, ed è autorizzata la modifica del contratto per lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale.
Il Commissario si avvale, senza nuovi oneri, delle strutture della regione Lazio e può avvalersi di esperti a titolo gratuito, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti.
Proroga per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie
Come anticipavamo già ieri,l’emendamento 13.011 (e la formulazione 13.05) proroga di un anno i termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015. La proroga si applica alle strutture che hanno aderito al piano di adeguamento e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime.
Vengono prorogati di un anno i termini indicati all’articolo 2, comma 1, lettera d) ed e), e al comma 2, lettera d) ed e), del decreto del Ministro dell’interno, rispettivamente per le attività in regola con gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) dei medesimi commi.
Gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie devono presentare entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo previsto, previo adempimento di quanto previsto al comma 1, lettera b).