Ecco la nuova organizzazione dell’Ufficio di Gabinetto del Mise. Ad Elena Lorenzini le deleghe sulle materie oggetto dei decreti attuativi mancanti della legge Gelli

Ecco la nuova organizzazione dell’Ufficio di Gabinetto del Mise. Ad Elena Lorenzini le deleghe sulle materie oggetto dei decreti attuativi mancanti della legge Gelli

Ecco la nuova organizzazione dell’Ufficio di Gabinetto del Mise. Ad Elena Lorenzini le deleghe sulle materie oggetto dei decreti attuativi mancanti della legge Gelli
Al vice capo di Gabinetto sono state attribuite, tra le altre, le deleghe alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Passeranno dunque dai suoi uffici i tre decreti attuativi mancanti richiamati dall'articolo 10, in tema di obbligo di assicurazione, della legge sulla responsabilità professionale. Lo schema di decreto previsto dall'articolo 14 sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è invece all'esame delle Regioni dalla fine di maggio. IL TESTO

Pronta la nuova organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico. Nella suddivisione delle materie tra i vice capo di Gabinetto, ad Elena Lorenzini sono state attribuite, tra le altre, le deleghe alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Passeranno dunque dai suoi uffici gli ultimi decreti attuativi necessari per rendere pienamente operativa la legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. 
 
Ad 1 anno e 4 mesi dalla pubblicazione della legge n. 24/2017 in Gazzetta Ufficiale, sono ancora 4 i decreti attuativi in attesa di essere approvati. A cominciare dai tre decreti richiamati all'articolo 10 della legge in tema di obbligo di assicurazione.
 
Comma 5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Ivass sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
 
Comma 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
 
Comma 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.
 
Infine, è all'esame della Conferenza delle Regioni, dallo scorso 23 maggio, lo schema di decreto istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge legge Gelli. Il provvedimento non è tuttavia ancora approdato in sede di Conferenza Stato Regioni. 
 
Visto che siamo ormai oltre la metà di luglio, difficilmente ci saranno improvvise accelerate su questi provvedimenti. Vedremo se con questa nuova attribuzione di competenze, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, i tre decreti mancanti riusciranno ad uscire dal Mise in tempi rapidi.
 
Giovanni Rodriquez

17 Luglio 2018

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