Edilizia sanitaria. Emendamento dei 5 Stelle al decreto “sblocca cantieri” per commissariare le Regioni inadempienti

Edilizia sanitaria. Emendamento dei 5 Stelle al decreto “sblocca cantieri” per commissariare le Regioni inadempienti

Edilizia sanitaria. Emendamento dei 5 Stelle al decreto “sblocca cantieri” per commissariare le Regioni inadempienti
L'emendamento già preannunciato nelle scorse settimane è stato depositato ieri a firma dei relatori. Si prevede che il ministero della Salute potrà assegnare alle Regioni "un termine congruo" per provvedere all'ammissione a finanziamento degli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Ssn che siano ritenuti prioritari. Decorso inutilmente il termine, il Governo potrà nominare un commissario per la realizzazione dell'intervento. L’EMENDAMENTO

Il Governo accelera sugli interventi in edilizia sanitaria. E lo ha fatto ieri depositando un emendamento a firma dei relatori al Decreto Sblocca Cantieri all'esame del Senato. La norma mira a stabilire che il ministero della Salute potrà assegnare alle Regioni "un termine congruo" per provvedere all'ammissione a finanziamento degli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale che siano ritenuti prioritari. Decorso inutilmente il termine, il Governo potrà nominare un commissario per la realizzazione dell'intervento. 
 
Più nel dettaglio, la proposta punta ad inserire un articolo 4-bis proprio in tema di "Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria". Per assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, e previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest’ultima un termine congruo per provvedere all’ammissione a finanziamento.
 
Decorso inutilmente il termine assegnato il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze, potrà disporre la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell’intervento, individuato nell’ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Il finanziamento, erogato dal Ministero dell’economiaper stati di avanzamento lavori, affluirà su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione
interessata e dedicato all’edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opererà in qualità di Commissario ad acta. Per accelerare l’esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario potrà avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza.
 
Inoltre, sempre per le stesse finalità, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 18 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, potrà assegnare a quest’ultima un termine congruo per addivenire all’aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, anche in questo caso potrà essere nominato un commissario straordinario.
 
A questi interventi non si applicano le disposizioni previste dalla Finanziaria del 2006 (comma 310), laddove si prevedeva che, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione di tali accordi, questi si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.
 
Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di dovranno stabilire i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera.
 
Giovanni Rodriquez

G.R.

30 Maggio 2019

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