Educatore socio-sanitario. La Camera approva il ddl. Esercizio della professione consentito solo a chi consegue diploma di laurea

Educatore socio-sanitario. La Camera approva il ddl. Esercizio della professione consentito solo a chi consegue diploma di laurea

Educatore socio-sanitario. La Camera approva il ddl. Esercizio della professione consentito solo a chi consegue diploma di laurea
Il testo disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). Per quest'ultima, per quanto non espressamente ora previsto, continua ad applicarsi la disciplina recata dal DM 520/1998. Il provvedimento passa ora al Senato. IL TESTO

Il 21 giugno 2016 l'Assemblea della Camera ha approvato, con modifiche, il testo unificato che disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario. Il testo passa ora all'esame del Senato.
 
Il testo unificato A.C. 2656-3247-A, approvato con modifiche dall'Assemblea della Camera il 21 giugno 2016, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). Per quest'ultima, per quanto non espressamente ora previsto, continua ad applicarsi la disciplina recata dal DM 520/1998.
 
L'esercizio della professione è consentito – fatte salve le previsioni transitorie – solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, ovvero di educatore professionale socio-sanitario.
 
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione.
 
La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.
 
La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Inoltre, è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.
 
L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, limitatamente agli aspetti socio-educativi.
 
L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.
 
Gli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista sono i seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
 
I servizi nei quali operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista possono essere pubblici e privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti. Per le amministrazioni pubbliche interessate, tali previsioni non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, né implicano autorizzazione a derogare alle vigenti facoltà di assunzione.
 
Transitoriamente, la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
 
E', altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.
 
Inoltre, la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge:
– è inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso;
– ha svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi;
– è in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
 
Il corso intensivo di formazione – da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza – deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge e comportare l'acquisizione di 60 crediti formativi. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
 
Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Negli ambiti professionali e nei servizi indicati, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale, o per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore, dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge.

23 Giugno 2016

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