Farmacie & C. Quando le norme “inseguono” la giurisprudenza

Farmacie & C. Quando le norme “inseguono” la giurisprudenza

Farmacie & C. Quando le norme “inseguono” la giurisprudenza
Ormai un’abitudine del Legislatore scrivere norme e poi lasciare alla giurisprudenza competente l’onere di darle la corretta e legittima applicazione ovviamente a carico di chi necessariamente deve attivare o subire il contenzioso. E questo vale anche per la farmacia

E’ di questi giorni la “querelle” sulla corretta applicazione dell’art. 102 TULS (RD 1265/34). La norma ancora in vigore, dopo la soppressione dell’emendamento, deciso dalla Camera dei Deputati nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del DDL Lorenzin, dispone che: “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.
 
Detta norma, tuttavia, deve essere interpretata alla luce dell’entrata in vigore della Legge 69/2009 e del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che hanno permesso la presenza di infermieri e fisioterapisti in farmacia nonché della recente giurisprudenza amministrativa (TAR Umbria n. 421/2014; CdS n. 3357/2017) con la quale viene sostanzialmente permessa, pur con i dovuti vincoli dettati dal citato art. 102 TULS, la presenza di altre figure sanitarie che operino all’interno della farmacia.
 
Un altro argomento all’ordine del giorno nelle Aule Parlamentari è quello della corretta interpretazione dell’art. 9 L. 8 marzo 1968 n. 221 in combinata lettura con il regolamento contenuto nel DPCM 30 marzo 1994 n. 298.
 
Allo stato all’interno del DDL Lorenzin è già contenuto un emendamento che chiarisce che: “Il punteggio massimo» recitano entrambi «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221”.                  
 
Tuttavia, l’iter parlamentare del DDL in parola ha costretto ad inserire un emendamento del medesimo contenuto anche nella prossima Legge di Bilancio e ciò per accellerare la definizione delle contrastanti decisioni della Magistratura Amministrativa che stanno, di fatto, bloccando le assegnazioni delle sedi dell’ultimo concorso straordinario.
 
Ma queste sono solo le ultime delle svariate questioni che ancora cercano una risposta.
Come dimenticare la vicenda della doppia assegnazione di sedi vinte al Concorso Straordinario ex L. 27/2012 ai farmacisti risultati vincitori in diverse regioni?
Qui il legislatore non è intervenuto e la giurisprudenza latita non avendo assunto alcuna decisione di merito facendo sì che non è peregrino il rischio che alcuni farmacisti abbiano potuto beneficiare della doppia assegnazione ed altri no.
 
Ed ancora, come non preoccuparsi della novella L. 124/2017 (ex DDL Concorrenza) con i tanti dubbi lasciati alla mercé di mille interpretazioni in attesa di un parere del Consiglio di Stato che forse non verrà mai reso dando, quindi, adito al solito sfiancante contenzioso?
 
Insomma è ormai un’abitudine del Legislatore scrivere norme e poi lasciare alla giurisprudenza competente l’onere di darle la corretta e legittima applicazione ovviamente a carico di chi necessariamente deve attivare o subire il contenzioso.
 
Lo diciamo ogni volta…eppure non sembra mai l’ultima.
 
Avv. Paolo Leopardi

Paolo Leopardi

13 Novembre 2017

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