Formazione infermieri, dentisti e farmacisti. Ecco il testo del decreto approvato da Palazzo Chigi che allinea gli standard all’Ue

Formazione infermieri, dentisti e farmacisti. Ecco il testo del decreto approvato da Palazzo Chigi che allinea gli standard all’Ue

Formazione infermieri, dentisti e farmacisti. Ecco il testo del decreto approvato da Palazzo Chigi che allinea gli standard all’Ue
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi un decreto per aggiornare la formazione di infermieri, odontoiatri e farmacisti, allineandola ai progressi scientifici e tecnologici europei. Il provvedimento introduce nuove competenze come la sanità digitale, la genomica e la collaborazione interdisciplinare nei rispettivi percorsi di studio. Le modifiche non avranno impatti sulla finanza pubblica. IL TESTO

Lo scorso 29 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che interviene sui percorsi di studio per alcune delle principali professioni sanitarie. Il Governo, recependo due norme europee, introduceva l’obbligo di formare infermieri, dentisti e farmacisti all’uso delle nuove tecnologie e a nuove competenze cliniche e interdisciplinari.

L’obiettivo dichiarato è “assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa”, allineandosi all’evoluzione scientifica e tecnologica.

Entrando più nel dettaglio, ecco cosa prevede il testo del decreto.

L’articolo 1 sostituisce il comma 6 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per l’infermiere responsabile dell’assistenza generale ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: la teoria dell’assistenza incentrata sulla persona, la teoria della gestione applicata all’assistenza infermieristica, la pratica basata su dati concreti, la sanità elettronica e innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.

L’articolo 2 sostituisce il comma 3 dell’articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per l’odontoiatra ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: impiantologia, gerodontologia, assistenza collaborativa interprofessionale, sanità pubblica odontoiatrica – salute orale di comunità, gestione di uno studio dentistico, genetica e genomica, immunologia, medicina/odontoiatria rigenerativa e tecnologia digitale in odontoiatria.

L’articolo 3 sostituisce il comma 3 dell’articolo 50 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per il farmacista ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia e farmacoepidemiologia, pratica farmaceutica, collaborazione inter e multidisciplinare, patologia e patofisiologia, economia sanitaria e farmacoeconomia, tecnologia dell’informazione e tecnologia digitale.

L’articolo 4 modifica, conseguentemente, l’allegato V del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, con riferimento ai programmi di studio per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, odontoiatri e farmacisti.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Le disposizioni del decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica in quanto non incidono sui percorsi formativi in essere, essendo gli adempimenti previsti già presenti negli obiettivi formativi delle attuali classi di laurea. Ne consegue che non sono richiesti adeguamenti specifici in termini di attivazione di nuovi insegnamenti da parte delle Università.

10 Novembre 2025

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