Iscrizione volontaria stranieri al Ssn. Gemmato: “Importo minimo 2000 euro”

Iscrizione volontaria stranieri al Ssn. Gemmato: “Importo minimo 2000 euro”

Iscrizione volontaria stranieri al Ssn. Gemmato: “Importo minimo 2000 euro”
“Si tratta di un puntuale e necessario adeguamento rispetto ad una misura molto risalente che era stata stabilita dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, ossia ben trent'anni fa, tenuto anche conto dell'inflazione e dei costi della vita attualizzati ad oggi”.

“In base alle nuove disposizioni, viene modificato l’importo minimo al di sotto del quale non può procedersi all’iscrizione volontaria: la norma, come emendata dalla citata legge di bilancio, stabilisce che tale contributo non potrà essere inferiore a 2000 euro”. A precisarlo il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo a un’interrogazione su “Importo del contributo richiesto agli stranieri per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale” presentata dall’on. Quartini alla Commissione Affari sociali della Camera.

“Nulla è cambiato – ha spiegato – in merito ai cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, hanno titolo all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. Si tratta, lo ricordo a beneficio della Commissione, di stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”.

“Come già anticipato, queste particolari categorie di soggetti hanno titolo all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale, finanziato attraverso la fiscalità generale degli assistiti. Gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrino nelle categorie appena citate sono invece sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità, mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione volontaria al SSN. In merito all’iscrizione volontaria, l’articolo 1, commi 240-241, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ha modificato la misura del contributo. Infatti, in base alle nuove disposizioni, viene modificato l’importo minimo al di sotto del quale non può procedersi all’iscrizione volontaria: la norma, come emendata dalla citata legge di bilancio, stabilisce che tale contributo non potrà essere inferiore a 2000 euro. Al riguardo evidenzio che si tratta di un puntuale e necessario adeguamento rispetto ad una misura molto risalente che era stata stabilita dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, ossia ben trent’anni fa, tenuto anche conto dell’inflazione e dei costi della vita attualizzati ad oggi. Peraltro, voglio evidenziare che tale adeguamento della quota minima del contributo per l’iscrizione volontaria al SSN è stato parametrato esattamente sul costo pro capite medio degli iscritti al SSN italiano che ammonta, per l’appunto, a circa 2000 euro annui. La ratio della norma trova le sue fondamenta nel principio di equità posto che si è ritenuto ragionevole che lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano, che non versi nelle particolari condizioni di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e che voglia avvalersi del Servizio sanitario italiano, sia tenuto a versare un contributo annuale pari a quello che il Servizio sanitario italiano spende annualmente per tutti gli altri iscritti. Di riflesso, si è deciso di intervenire anche sulle categorie degli studenti e delle persone alla pari, espressamente indicati dall’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i quali oggi possono accedere all’iscrizione volontaria al SSN, ma comunque secondo uno speciale regime di favore, posto che è stata prevista una misura nettamente inferiore rispetto al contributo minimo pari a 2000 euro. Concludo rappresentando che il Ministero della salute, per il tramite della Direzione generale della programmazione sanitaria, continuerà ad assicurare, nei limiti della propria competenza, indirizzi e chiarimenti agli Assessorati regionali e provinciali sull’applicazione della norma finanziaria”, ha concluso.

13 Febbraio 2025

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