Nomina commissari straordinari Asl. La Consulta respinge il ricorso del CdM e conferma la legittimità della legge regionale della Puglia

Nomina commissari straordinari Asl. La Consulta respinge il ricorso del CdM e conferma la legittimità della legge regionale della Puglia

Nomina commissari straordinari Asl. La Consulta respinge il ricorso del CdM e conferma la legittimità della legge regionale della Puglia
La Corte Costituzionale, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha stabilito che il legislatore pugliese è intervenuto legittimamente nell'esercizio delle proprie competenze in materia di «tutela della salute», senza introdurre una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale. LA SENTENZA

Con sentenza n. 87/2019 la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 – Legge Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15 – che disciplina la nomina dei Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale. La Corte, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha stabilito che il legislatore pugliese è intervenuto legittimamente nell'esercizio delle proprie competenze in materia di "tutela della salute", senza introdurre una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.
 
Più nel dettaglio, la legge regionale prevede che, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina, la Regione può nominare un commissario straordinario (d’intesa con il rettore dell’università interessata per le aziende ospedaliero-universitarie, con il Ministro della salute per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico), scelto nell’ambito dell’elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale, il quale rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi (percependo un compenso commisurato a quello del direttore generale).
 
La disciplina della nomina del direttore generale degli enti del Ssr, in particolare – spiega la sentenza della Corte Costituzionale – "è il frutto di una progressiva evoluzione legislativa, tesa a meglio precisare i requisiti per la stessa nomina, al fine di ridurre l’ampio potere discrezionale che il d.lgs. n. 502 del 1992, specie nella formulazione successiva al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), lasciava al Presidente della Regione".
 
"Con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, si è modificato l’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo la formazione di appositi elenchi regionali di idonei alla nomina di direttore generale, da cui poi attingere i candidati, previo avviso pubblico e relativa selezione effettuata da una commissione costituita dalla Regione.
 
Tale procedura ha trovato una nuova sistematizzazione con il d.lgs. n. 171 del 2016, che ha previsto un elenco nazionale degli idonei (art. 1), istituito presso il Ministero della salute e aggiornato ogni due anni, sulla base di una valutazione operata da una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli (e fermo restando il possesso dei requisiti sopra ricordati). Alle Regioni spetta effettuare un’ulteriore selezione, sulla base di apposito avviso, a cui possono partecipare unicamente gli iscritti nell’elenco nazionale, con valutazione dei titoli e colloquio, in esito a cui viene proposta una rosa di candidati, nell’ambito della quale il Presidente della Regione provvede a scegliere il direttore generale, motivando le ragioni della nomina. La durata dell’incarico è fissata in un minimo di tre e in un massimo di cinque anni (art. 2)", aggiunge la Consulta.
 
"La figura del commissario straordinario delle aziende e degli enti del Ssr, oggetto d’esame nel presente giudizio, non trovava invece una specifica disciplina nel d.lgs. n. 502 del 1992 – prosegue la Corte -. Nondimeno, quasi tutte le Regioni, tra cui la stessa resistente (art. 14 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia'), hanno previsto con legge la possibilità di nominare commissari straordinari, dotati dei medesimi requisiti per l’incarico di direttore generale, nei casi di vacanza dell’ufficio di direttore generale, per un periodo limitato (non superiore a dodici mesi). Il presupposto della nomina, pur con talune differenze tra le Regioni, non è dato dalla mera vacanza dell’ufficio, ma dall’impossibilità di provvedere alla sostituzione nel termine di sessanta giorni".
 
"Risulta evidente che il legislatore pugliese è intervenuto nell’esercizio delle proprie competenze in materia di 'tutela della salute', senza introdurre una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, limitandosi, sulla falsariga di quanto avvenuto in altre Regioni, ad adeguare la sua previgente disciplina all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016. Le disposizioni impugnate, invece, non attribuiscono alla Regione una discrezionalità tale da poter scegliere, ogni volta che l’ufficio di direttore generale sia vacante, se nominare il nuovo direttore o commissariare l’ente. Tale eventualità, paventata dalla difesa statale, è infatti esclusa dalla necessità che il provvedimento di nomina del commissario straordinario giustifichi le ragioni per cui non si sia potuto addivenire alla ordinaria sostituzione del direttore generale, precisando che siano indicati i «comprovati motivi» della scelta regionale, sulla base del complessivo contesto normativo di riferimento".
 
"Il potere di nomina regionale di un commissario straordinario degli enti del Ssr, pertanto, risulta ragionevolmente circoscritto e delimitato, nel rispetto anche degli artt. 3 e 97 Cost., restando sempre possibile, tra l’altro, il sindacato amministrativo sull’atto di nomina", conoclude la Consulta.
 

30 Aprile 2019

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