Nomine dirigenti sanitari in Sicilia. Gemmato: “Incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste”

Nomine dirigenti sanitari in Sicilia. Gemmato: “Incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste”

Nomine dirigenti sanitari in Sicilia. Gemmato: “Incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste”
Il sottosegretario risponde a un'interrogazione di Davide Faraone (IV) sulle affermazioni del governatore Schifani relative alle imminenti nomine dei vertici delle aziende sanitarie regionali

“La Regione Sicilia comunica che, sull’imminente nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R., i relativi incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste”. Ad assicurarlo il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri all’interrogazione presentata in commissione Affari sociali della Camera da Davide Faraone (IV) dal titolo “Applicazione della normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari”, in cui si ricordava che il presidente della Sicilia ”Schifani, in merito alle nomine richiamate, ha dichiarato che ’Sulla nomina dei manager della sanità, il mio obiettivo è di rispettare i termini entro il 31 gennaio. Non potrò mai rinviare una nomina solo perché le forze politiche non trovano un momento di sintesi. Altro aspetto a cui guarderò con attenzione sarà la qualità dei manager. Non escludo che possa chiedere ai partiti una rosa di nomi: non accetterò nomi singoli perché c’è di mezzo l’interesse dei siciliani’”. Affermazioni che, “a parere dell’interrogante, sono gravi e in contrasto con le procedure di nomina prescritte dalla normativa e con lo spirito della riforma tendente a imparzialità e trasparenza”.

Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Gemmato:

“Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e rappresento quanto segue. In primo luogo, si evidenzia che la Regione Sicilia con riferimento alla domanda dell’interrogante comunica che, sull’imminente nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R., i relativi incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste dall’articolo del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza agli esiti dei lavori della commissione di esperti di cui alla stessa norma, pubblicati nella G.U.R.S. serie speciale concorsi n. 14 del 6 ottobre 2023. Con riferimento al rispetto della ratio della disciplina si rappresenta ulteriormente che l’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha attribuito al Governo un’ampia delega per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi di riforma della dirigenza pubblica. In attuazione dei principi contenuti all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge delega è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – modificato dapprima dal decreto legislativo n. 126 del 2017 e successivamente dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modifiche, nella legge 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto «decreto Calabria») – recante disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, il predetto decreto delegato, così come successivamente modificato, nel pieno rispetto dei citati principi:

a) ha istituto presso il Ministero della salute di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

b) ha previsto un’apposita selezione per titoli per la formazione dello stesso, definendo i requisiti per la partecipazione alla selezione;

c) ha dettato la disciplina per il successivo conferimento degli incarichi da parte delle regioni, prevedendo che successivamente alla formazione dell’elenco gli incarichi di direttore generale degli enti del SSN potranno essere conferiti esclusivamente attraverso apposite procedure selettive locali alle quali potranno partecipare i soli soggetti inseriti nell’elenco.

In merito, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche, chiarisce inequivocabilmente che: “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali di cui all’articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale”. Al riguardo occorre evidenziare la ratio sottesa alle predette disposizioni. Negli ultimi anni, in effetti, si sono verificate nomine in aziende ed enti del SSN che hanno portato alla scelta di manager aziendali privi delle necessarie, specifiche competenze tecniche e gestionali, proprie di un settore del tutto peculiare quale quello della sanità. Da qui la necessità di introdurre dei correttivi al fine di rinvenire un punto di equilibrio tra fiduciarietà ed imparzialità, mediante l’adozione di soluzioni che, nel rispetto del riparto delle competenze Stato-regioni, conducessero ad un progressivo affievolimento della discrezionalità nella gestione degli incarichi. Pertanto, al fine di favorire la scelta dei migliori al di fuori delle eventuali influenze della politica regionale e, dunque, di slegare la nomina dei direttori generali dalla “fiducia politica” per agganciarla ad una valutazione di tipo tecnico, si è ritenuto di dover prevedere una selezione nazionale volta a verificare che tutti coloro i quali parteciperanno alle selezioni locali per il conferimento degli incarichi siano effettivamente in possesso di specifici requisiti di professionalità in ordine alla gestione.
Con la legge delega ed il richiamato decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche, dunque, nel proseguire il percorso già intrapreso dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, e portato avanti con il decreto-legge n. 158 del 2012, si è inteso valorizzare il principio della netta separazione tra politica e amministrazione nella gestione del servizio sanitario, valorizzando, tuttavia, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 171 del 2016 stesso, l’autonomia delle regioni in linea con la tendenza dell’ordinamento evidenziata dalla Corte costituzionale (ex multiis Corte cost. n. 251 del 2016). Al riguardo, in particolare, il citato articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche prevede tassativamente che “[…] La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della regione, secondo modalità e criteri definiti dalle regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, […], propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa”.

25 Gennaio 2024

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