“Non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito”. La sentenza della Corte costituzionale

“Non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito”. La sentenza della Corte costituzionale

“Non si possono utilizzare risorse del perimetro sanitario per finanziare spese estranee a tale ambito”. La sentenza della Corte costituzionale

Una sentenza della Consulta chiarisce che per “le Regioni in Piano di rientro i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie”. LA SENTENZA

Per le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 4 del 2026 depositata in data odierna, dove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie.

La Corte ha affermato che ad essere in contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, nell’ipotesi in cui intenda potenziare la telemedicina, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 117 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, in quanto tale disposizione si limita a prevedere che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con la specializzazione in nutrizione, figura professionale prevista dalla legislazione statale. Infine, la Corte ha affermato che non sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all’articolo 117 della Costituzione gli articoli 132 e 217 della legge pugliese che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi, dei tecnici sanitari della riabilitazione nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità.

La Corte, sottolineando che il legislatore regionale è intervenuto in un settore di particolare delicatezza per garantire l’avvio dei centri specializzati per la cura dei disturbi dello spettro autistico in ragione della carenza delle figure professionali necessarie sul territorio pugliese, ha tuttavia circoscritto la portata normativa di tali disposizioni stabilendo che l’intercambiabilità deve operare solo in via residuale e rigorosamente temporanea.

22 Gennaio 2026

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