Responsabilità professionale. Anche con le modifiche il “decreto Balduzzi” resta inutile 

Responsabilità professionale. Anche con le modifiche il “decreto Balduzzi” resta inutile 

Responsabilità professionale. Anche con le modifiche il “decreto Balduzzi” resta inutile 
Nonostante le modifiche apportate, la misure previste in caso di "colpa lieve" appaiono inutili perché è pacifico che il giudice, per accertare la colpa medica, deve tener conto delle acquisizioni della letteratura scientifica. E poi restano i dubbi sui requisiti di necessità e urgenza

Il testo del cosiddetto "decreto sanità" del ministro della Salute Renato Balduzzi, nella sua versione inviata all'esame del Quirinale, è modificato rispetto alla prima versione (vedi precedente commento), con riferimento alla responsabilità professionale del medico. 
In tale ultima versione, più correttamente si fa riferimento all'art. 2236 c.c e all'art. 1176 c.c. che rappresentano il punto di riferimento normativo in tema responsabilità professionale. In particolare, si specifica che il giudice, ai fini dell'accertamento della colpa lieve, deve tener conto, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Tuttavia riteniamo che in ogni caso la norma così formulata sia comunque del tutto inutile: è pacifico da sempre che il giudice, per accertare la colpa medica, deve tener conto delle acquisizioni della letteratura scientifica.
Il medico da sempre non ha alcuna responsabilità – né per colpa lieve né per colpa grave – se ha fatto ciò che la scienza medica indicava. Del resto, è ovvio che sia così. Rispetto alla prima versione, quindi, la norma ha un senso logico e non si presta agli equivoci della precedente. Ma resta, come sottolineato, una norma inutile.

Peraltro, ancora una volta colpisce l'approssimazione concettuale e giuridica della previsione. In primo luogo, fa bonariamente sorridere il riferimento che il giudice accerta la colpa lieve del medico "nel caso concreto": non risulta che i giudici possano decidere di casi in astratto, se c'è un giudice evidentemente c'è un caso concreto portato alla sua attenzione.
Ancora: argomentando a contrario, in relazione alla c.d. "colpa grave" il giudice non dovrebbe tener conto delle buone pratiche mediche e linee guida? Ovviamente, questo sarebbe abnorme ed è chiaro che – come sempre – il giudice dovrà tener conto della letteratura medica, nonché delle regole di comune prudenza e di attenzione.

Si conferma, quindi, l'opportunità di eliminare questa previsione e di riflettere meglio su una problematica complicatissima come quella della responsabilità medica.
Infine – e lo si osserva con tutta umiltà – non pare che la disposizione sulla responsabilità professionale rispetti i requisiti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione, sicché sul punto il decreto ci sembra non conforme al dettato costituzionale; anche se evidentemente il tutto va valutato alla luce del complesso delle disposizioni contenute nel decreto.
 
Antonio Lepre
Magistrato ordinario presso il Tribunale di Napoli 

Antonio Lepre

12 Settembre 2012

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