Responsabilità professionale. Per le strutture sanitarie previsto un fondo rischi per il risarcimento dei sinistri. Ecco i nuovi emendamenti

Responsabilità professionale. Per le strutture sanitarie previsto un fondo rischi per il risarcimento dei sinistri. Ecco i nuovi emendamenti

Responsabilità professionale. Per le strutture sanitarie previsto un fondo rischi per il risarcimento dei sinistri. Ecco i nuovi emendamenti
Le strutture sanitarie dovranno dotarsi di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, non sottoponibili ad esecuzione forzata. Inoltre, con decreto del Mise da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate per le strutture e gli esercenti la professione sanitaria. GLI EMENDAMENTI

Ancora diverse novità per il disegno di legge sulla responsabilità professionale ed il rischio clinico che procede in maniera spedita il suo iter in commissione Sanità al Senato. Nella serata di ieri sono stati approvati diversi emendamenti agli articoli 10, 12 e 13, rispettivamente in tema di obbligo di assicurazione, azione diretta del soggetto danneggiatoobbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità. Accantonati, invece, gli emendamenti concernenti l'articolo 11, in attesa di un'auspicata revisione del parere espresso dalla Commissione Bilancio (di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ossia a causa della mancata invarianza finanziaria) sull'emendamento 11.1 (testo 2) del relatore, Amedeo Bianco (Pd).
 
Ma veniamo agli emendamenti approvati iniziando dall'articolo 10. Il primo ad esser stato approvato è il 10.100 del relatore Amedeo Bianco (Pd), che al comma 1 apporta le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, inserire la seguente: “anche”;
al secondo periodo, dopo le parole: "libera professione intramuraria", inserire le seguenti: "ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale";
aggiungere in fine il seguente periodo: “Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9”.

 
Tra gli emendamenti del relatore è stato approvato anche il 10.2 nella sua versione corretta che apporta le seguenti modificazioni al comma 1, primo periodo:
a) sostituire le parole: "aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti" con le seguenti: "strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste";
b) sostituire le parole: "presso l'azienda, la struttura o l'ente» con le seguenti: «presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private".
Conseguentemente:
al medesimo articolo 10:
1. al comma 2, sostituire le parole: "un'azienda, struttura o ente" con le seguenti: "una struttura";
2. al comma 3, sostituire le parole: "aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati" con le seguenti: "strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private";
3. al comma 4, sostituire le parole: «aziende, strutture e gli enti» con le seguenti: «strutture»;
4. al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "strutture sanitarie", inserire le seguenti: "e sociosanitarie pubbliche o private".
 
all'articolo 12:
1. al comma l, sostituire le parole: "all'azienda, struttura o ente" con le seguenti: "alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private";
2. al comma 4, sostituire le parole: "azienda, struttura o ente", ovunque ricorrano, con le seguenti: "struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata",
3. al comma 5, sostituire le parole: "l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato" con le seguenti: "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata".  
 
Sempre del relatore via libera all'emendamento 10.200 corretto con il quale al comma 3, dopo le parole: "articolo 9", inserire le seguenti: "e all'articolo 12, comma 3".
 
Semaforo verde anche per l'emendamento 10.12 a prima firma Emilia Grazia De Biasi (Pd) con il quale al primo periodo, vengono aggiunte in fine le seguenti parole: ", compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica".
 
Successivamente, è stato approvato l'emendamento 10.20 ancora del relatore Bianco grazie al quale al comma 2 dopo le parole: "del presente articolo", vengono inserite le seguenti: "o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3".
 
È stato poi il turno dell'emendamento 10.29 a prima firma Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) con il quale al comma 3, dopo la parola: "assicurazione" vengono aggiunte le seguenti: "per colpa grave".
 
Parere favorevole dai senatori della XII commissione anche per l'emendamento 10.31 a prima firma Manuela Granaiola (Pd) con il quale al comma 4, viene sostituita la parola: "assicurativa" con le seguenti: "della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1".
 
Sempre a prima firma Granaiola è passato anche l'emendamento 10.35 (testo 2) con il quale vengono apportate le seguenti modificazioni al comma 6:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole: "del Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,";
2. dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
3. dopo le parole: "di tutela", inserire le seguenti: "dei cittadini e";
4. aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati".
b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n.67.".
 
In ultimo, è stato approvato l'emendamento 10.300 del relatore con il quale viene aggiunto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:
"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 del citato articolo 10, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio di cui all'articolo 3. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati."
 
Passando all'articolo 12, è stato approvato unicamente l'emendamento 12.18 a prima firma Lorenzo Battista (Aut-Psi-Maie) con il quale al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "L'impresa di assicurazione", vengono inserite le seguenti: ", l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato".
 
Infine, per l'articolo 13, c'è stato il via libera all'emendamento 13.6 a prima firma Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) grazie al quale al comma 1, dopo le parole: "introduttivo del giudizio" vengono aggiunte le seguenti: "Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa".
 
Giovanni Rodriquez

27 Ottobre 2016

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