Ssn. Incremento della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil nel 2028. Incardinata in Affari sociali la proposta di legge Schlein (Pd)

Ssn. Incremento della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil nel 2028. Incardinata in Affari sociali la proposta di legge Schlein (Pd)

Ssn. Incremento della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil nel 2028. Incardinata in Affari sociali la proposta di legge Schlein (Pd)
La proposta di legge prevede nei prossimi cinque anni un incremento percentuale annuale pari allo 0,21% del Pil nominale tendenziale fino a raggiungere nel 2028 un finanziamento del Ssn non inferiore al 7,5% del Pil nominale tendenziale dell’anno di riferimento. Si prevede inoltre il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario, nuove procedure concorsuali straordinarie nonché ulteriori misure utili ad abbattere il fenomeno delle liste di attesa. IL TESTO

Incrementare, in maniera stabile, il livello di finanziamento del Ssn avvicinandolo alla media degli altri Paesi europei e portandolo in linea con le raccomandazioni dell’Ocse, prevedendo che, a decorrere dall’anno 2024, il finanziamento possa attestarsi in misura progressiva al 7,5% del Pil nominale tendenziale.

Questo l’obiettivo che si pone la proposta di legge a prima firma Elly Schlein (Pd) incardinata in commissione Affari Sociali alla Camera.

Il testo è composto da quattro articoli.

All’articolo 1 si spiega come, a decorrere dall’anno 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, è incrementato su base annua dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell’anno di riferimento. Nell’ambito dell’incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all’erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

L’articolo 2 modifica alcune misure del decreto Calabria. In particolare viene aggiunto che, dall’anno 2024, “le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell’ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell’esigenza di garantire l’equilibrio economico”.

Dal 2024, inoltre, non trovano più applicazioni le misure sul tetto di spesa per il personale del Ssn, così come la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale. I maggiori costi a carico dello Stato saranno compensati dall’incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

L’articolo 3 contiene misure per l’abbattimento delle liste di attesa. Nelle more dell’aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), le Regioni dovranno adottare le seguenti misure:
a) allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono, entro il 30 giugno 2024, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a fare fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all’approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) al fine di favorire una migliore programmazione e la trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, istituiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel proprio territorio;

c) verificata l’impossibilità di assicurare l’erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dal Pngla 2019- 2021, garantiscono fino al 31 dicembre 2024 l’erogazione della medesima prestazione tramite l’attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione resa e quello della medesima prestazione erogabile da parte del Servizio sanitario nazionale;

d) al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rendono pubblici e aggiornano in tempo reale nel proprio sito internet istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione sanitaria prevista nel Pngla.

Viene affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull’abbattimento delle liste di attesa.

Infine, l’articolo 4 specifica la copertura finanziaria per queste misure. Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono valutati in termini incrementali, rispetto al finanziamento 2024, in 4 miliardi di euro per l’anno 2024, in 8 miliardi di euro per l’anno 2025, in 12 miliardi di euro per l’anno 2026, in 16 miliardi di euro per l’anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell’evasione ed elusione fiscale e contributiva.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

24 Aprile 2024

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