Legge 40: le altre principali sentenze
24 settembre 2007. Il giudice Maria Grazia Cabitza del Tribunale di Cagliari accoglie la richiesta di una coppia sarda che aveva chiesto di poter eseguire la Dgp prima di procedere con le tecniche di fecondazione in vitro perché portatrice di beta-talassemia. In precedenza la donna si era sottoposta allla procedura di Pma e aveva abortito dopo 11 settimane perché aveva scoperto che il feto era affetto da beta-talassemia.
Fatto ricorso nuovamente alla procedura di Pma, grazie alla quale si era ottenuta la formazione di un nuovo embrione, la coppia aveva richiesto la Dgp e, al rifiuto del sanitario, non aveva accettato l’impianto al buio ricorrendo in giudizio. Il giudice, accogliendo la domanda dei coniugi, ordina così all’ospedale Microcitemico di Cagliari di eseguire la Pdg sull’embrione. E solo se si constaterà che è sano, si procederà all’impianto e alla gravidanza.
17 dicembre 2007. Il giudice del Tribunale di Firenze Isabella Mariani emette un’ordinanza, con valore di sentenza, che accoglie il ricorso di una coppia milanese che aveva chiesto di conoscere preventivamente lo stato di salute dell’embrione attraverso la Dgp, negotole dai responsabili del Centro cui si era rivolta. Dopo una prima diagnosi di infertilità infatti la coppia aveva scoperto di essere portatrice di una grave malattia genetica, l’esostosi, che provoca l’accrescimento della cartilagine delle ossa con il 50% di probabilità di trasmetterla al nascituro.
23 gennaio 2008. Il Tar del Lazio dichiara illegittime le linee guida della Legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita e solleva la questione di legittimità costituzionale. Viene così accolto il ricorso di un gruppo di associazioni, fra le quali Madre Provetta, Amica Cicogna eWarm, e annullate per “eccesso di potere” le linee guida sulla fecondazione medicalmente assistita. In particolare la parte contestata riguarda il divieto di diagnosi preimpianto agli embrioni contenuto nelle linee guida. Il tribunale amministrativo chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalità della legge 40.
1° aprile 2009. Con la sentenza n. 151 la Corte Costituzionaledichiara parzialmente illegittimo l’art. 14 comma 2, della legge 40 “limitatamente alle parole ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre embrioni”; incostituzionale è anche il comma 3 dello stesso articolo “nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”. Resta però intatto il primo comma dell’articolo 14 che recita:“È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. La Consulta ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso sulla legittimità del terzo coma dell' art. 6 della stessa legge dove è stabilito che la volontà di una coppia di accedere alle tecniche di fecondazione artificiale "può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della fecondazione dell'ovulo", stabilendo così un divieto successivo. La Corte ha anche dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 4.
29 giugno 2009. Un’ordinanza del Tribunale di Bologna stabilisce due importanti novità: accesso alla Pma anche per coppie non sterili che hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che sono nati con gravi patologie di origine genetica e sì all’analisi genetica reimpianto dell’embrione. Il caso riguardava una coppia fiorentina che si era vista negare la Dgp da un centro bolognese cui si era rivolta per avere un secondo figlio, dopo che il primo era nato con distrofia di Duchenne.
06 Ottobre 2010
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