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Ispettorato Nazionale del Lavoro. Anche i TPALL vogliono partecipare al concorso 

di Domenico Della Porta

L’appello, a firma del Presidente Commissione Albo Nazionale TPALL Maurizio Di Giusto e della Presidente della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, è rivolto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per conoscenza al Ministro della Salute, al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, e mira al riconoscimento di un diritto legittimo

02 FEB - Per il prossimo Concorso per il reclutamento e potenziamento di personale tecnico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL), chiedono che il possesso del loro titolo di studio, laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4), sia considerato requisito di partecipazione alle prove selettive.
 
L’appello, a firma del Presidente Commissione Albo Nazionale TPALL Maurizio Di Giusto e della Presidente della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, è rivolto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per conoscenza al Ministro della Salute, al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, e mira al riconoscimento di un diritto legittimo.
 
Il TPALL opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell’ambiente.
 
Il tecnico che svolge il suo lavoro nel settore pubblico effettua un’attività sia di vigilanza che istruttoria, al fine di rilasciare autorizzazioni o nulla osta tecnico-sanitari per le attività controllate, tanto che il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all’articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l’operatore sanitario responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
 
“Si tratta di circa 12.000 professionisti, iscritti all’Ordine, ha sottolineato Di Giusto, in grado di gestire con competenza compiti delicatial fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute pubblica,anche negli ambienti di lavoro attraverso la pianificazione di sopralluoghi: secondo le programmazioni regionali di campionamento e rilevazione, secondo le programmazioni locali, sulla base dell’individuazione di aree particolari di rischio e delle statistiche sul numero di infortuni o di altri danneggiamenti, a seguito di segnalazioni di non conformità rispetto alle normative, su richiesta di enti, delle forze di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria, nei casi di apertura o di conversione d'uso di attività economiche o di servizi che richiedano il controllo del TPALL.
Tutte queste azioni, peraltro, rientrano tra le funzioni dell’INL alla luce della recente legge 215/2021.”
 
Occorre sottolineare che il TPALL in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria agisce mediante prescrizione (cioè stabilendo un termine entro cui regolarizzare le non conformità) e, in caso di non ottemperanza, infligge una sanzione, verbalizza un reato penale o dispone un sequestro e nel privato fornisce consulenza per supportare l’azienda nel minimizzare i rischi durante il processo di Valutazione degli stessi rischi come previsto dal Testo Unico 81/2008.
 
In una interessante proposta di legge la parlamentare Caterina Licatini ha sottolineato che la funzione del TPALL nei servizi di prevenzione e protezione (SSP) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di un ente pubblico con una popolazione superiore a 20.000 abitanti riveste una notevole importanza in quanto collaborando, quale addetto al SSP, con il responsabile del medesimo servizio o, se individuato dal datore di lavoro tra i professionisti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, anche nella qualità di responsabile dello stesso servizio, contribuisce alla corretta, puntuale e rigorosa identificazione e valutazione dei rischi, con la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
 
Mai come in questo momento storico, ha detto Licatini, abbiamo compreso l’importanza della prevenzione e dell’esigenza di lavorare in contesti sicuri e sani avendo come riferimento professionisti preparati, portatori di un bagaglio culturale e di competenze di circa 1.500 ore di lezioni magistrali e di altre 1.500 ore di tirocini pratici in ASL, Arpa e SPP. “
 
I TPALL sostengono che “non è più possibile tollerare un vero e proprio “esercizio abusivo legalizzato” della prevenzione sui luoghi di lavoro. Questo perché il decreto legislativo 81/2008 prevede che l’RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, possa essere chiunque abbia seguito un corso di 50 ore. Spesso le oltre quattro milioni e mezzo di imprese italiane, per la maggior parte con meno di dieci dipendenti, si rivolgono a dei consulenti qualsiasi, figure che hanno svolto questi corsi ma che non hanno contezza di come svolgere una corretta azione di prevenzione. Producono pezzi di carta che non servono a niente. Bisogna cambiare la norma per far diventare questa attività ad esclusiva competenza di un professionista autorizzato: il Tecnico della Prevenzione laureato ed iscritto all’Albo. Solo così si può fare prevenzione vera e non mera burocrazia”.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale per le Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi Salerno

02 febbraio 2022
© Riproduzione riservata

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