Farmacie. Consiglio di Stato su revisione biennale pianta organica e soppressione sedi in esubero per decremento demografico

Farmacie. Consiglio di Stato su revisione biennale pianta organica e soppressione sedi in esubero per decremento demografico

Farmacie. Consiglio di Stato su revisione biennale pianta organica e soppressione sedi in esubero per decremento demografico
I Giudici hanno affermato che "in capo all’Amministrazione non sussiste un vero e proprio obbligo di procedere ad una riduzione della pianta organica, laddove il bando del concorso straordinario non preveda affatto il negativo andamento demografico tra le possibili cause della soppressione di una delle sedi a concorso". Inoltre, l’obbligo di revisione biennale della pianta organica, in caso di diminuzione della popolazione residente, "non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi". LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7033/2018, si è pronunciata sull’obbligo di revisione biennale della pianta organica e di soppressione dall’elenco delle farmacie messe a concorso delle sedi farmaceutiche risultanti in esubero per decremento demografico.

In particolare, i Giudici hanno affermato che “la farmacia appellante, quando nel marzo 2017 ha instaurato innanzi al Tar Umbria il giudizio concluso con la sentenza impugnata, certamente non poteva più far valere il proprio interesse alla cancellazione della seconda sede farmaceutica comunale dall’elenco di quelle messe a concorso nel 2013, in quanto (pur censurandone la mancata soppressione) non ha tempestivamente impugnato il bando che, nelle more, aveva inserito anche la seconda sede tra quelle da mettere a concorso”.

“Poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31 dicembre 2010, ne deriva che la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell’affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato”.

Peraltro, il prospettato venir meno del presupposto quoziente demografico, egualmente, non avrebbe consentito la soppressione della seconda farmacia, in quanto, nel frattempo, era stata pubblicata la graduatoria, pur se provvisoria, del concorso per l’assegnazione della seconda farmacia, cui faceva seguito quella definitiva approvata con determinazione 3 gennaio 2017, n.11 (con la corrispondente assegnazione della sede), “perfezionando, quindi, in capo ai vincitori un affidamento nell’assegnazione della sede, che la stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante ha considerato degno di tutela e, quindi, fase procedimentale, che segna lo spartiacque tra l’esigenza di tutelare l’esito della procedura concorsuale straordinaria e l’esigenza di ridurre immediatamente il numero delle farmacie in corrispondenza al rilevato calo demografico”.

Sotto diverso profilo, il Collegio rammenta che la giurisprudenza della III sez. del Consiglio di Stato ha stabilito che “in capo all’Amministrazione non sussiste un vero e proprio obbligo di procedere ad una riduzione della pianta organica, laddove il bando del concorso straordinario non preveda affatto il negativo andamento demografico tra le possibili cause della soppressione di una delle sedi a concorso e nel caso in cui l’assegnazione definitiva non sia stata annullata, in parte qua, in sede di autotutela”.

Inoltre, l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale”.

27 Dicembre 2018

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