Farmacie. Tar Lombardia: società di farmacisti può gestire una farmacia comunale

Farmacie. Tar Lombardia: società di farmacisti può gestire una farmacia comunale

Farmacie. Tar Lombardia: società di farmacisti può gestire una farmacia comunale
C’è differenza fra titolarità e gestione di una farmacia. E quindi il Tar della Lombardia ha stabilito che una società fra farmacisti, se coinvolta solo nella gestione, può assumere la posizione di socio privato di minoranza in una società mista costituita per la gestione di una farmacia comunale.

Una società fra farmacisti (nella specie, una S.a.s.) può assumere la posizione di socio privato di minoranza in una società mista costituita per la gestione di una farmacia comunale. E’ quanto affermato da un’ultima sentenza del Tar Lombardia, Brescia II sezione, n 84 del 20 gennaio 2012, che ha respinto il ricorso di un farmacista che aveva partecipato alla gara per la scelta del socio privato di minoranza per la gestione della farmacia comunale istituita presso l’aeroporto di Orio al Serio, vinta da una società tra farmacisti.
 
Tale situazione, afferma la sentenza “non appare in contrasto con le regole limitative che all'epoca dei fatti ancora sussistevano nella materia (e che ormai si devono considerare cancellate dalla norma generale di liberalizzazione delle attività economiche contenuta nell'art. 3 commi 8 e 9 del DL 13 agosto 2011 n. 138)”.
Il punto chiave della fattispecie, oggetto della presente decisione, appare la qualificazione del ruolo del socio privato all'interno della società mista. L'importanza del ruolo del socio privato non deve indurre alla conclusione che allo stesso sia conferita pro tempore anche la titolarità della farmacia. Tale posizione, infatti, deve essere collegata esclusivamente e formalmente al provvedimento autorizzatorio (qui nella forma della prelazione esercitata dal Comune) e sostanzialmente alla quota sociale di maggioranza.
Lungo queste linee si distinguono tra loro e assumono rilievo autonomo il concetto di titolarità della farmacia che deriva ancora dal tradizionale assunto dettato dall’ art. 11 della l. 2 aprile 1968 n. 475 e quello di gestione dei servizi di farmacia che, facendo riferimento all’ultima normativa di settore, riflette invece la nuova visione economica dell'attività.
Di conseguenza la società mista è solo un veicolo gestionale: il soggetto che detiene la maggioranza del capitale è anche titolare della farmacia, il socio di minoranza è coinvolto solo nella gestione. I limiti che valgono (o valevano al momento della gara) per la titolarità non possono essere estesi alla gestione.

Avv. PaoloLeopardi
 

30 Gennaio 2012

© Riproduzione riservata

Visibilità per il professionista sanitario: cosa serve e cosa non serve più 
Visibilità per il professionista sanitario: cosa serve e cosa non serve più 

Per anni, nel mondo sanitario, la reputazione si è costruita soprattutto attraverso passaparola, lavoro sul territorio e relazioni sviluppate nella pratica clinica quotidiana. Negli ultimi anni, si sono aggiunti siti web, pagine social e profili online....

Gettonisti ancora in metà dei Pronto soccorso. FADOI: “Un medico su quattro pensa al prepensionamento”
Gettonisti ancora in metà dei Pronto soccorso. FADOI: “Un medico su quattro pensa al prepensionamento”

A tre anni dal decreto che ne programmava il progressivo superamento, i “gettonisti” continuano a essere presenti in oltre la metà dei Pronto soccorso italiani. È uno dei dati più...

Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione
Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 25 marzo 2026 che recepisce l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei...

Fisioterapisti. Tar Lazio annulla il diniego FNOFI a convocazione del Consiglio nazionale sul “caso Messina”. La Federazione: “Interpretazioni fuorvianti, sentenza da rispettare ma ribadite le competenze del Comitato centrale”
Fisioterapisti. Tar Lazio annulla il diniego FNOFI a convocazione del Consiglio nazionale sul “caso Messina”. La Federazione: “Interpretazioni fuorvianti, sentenza da rispettare ma ribadite le competenze del Comitato centrale”

Il Tar Lazio, Sezione Terza Quater, ha accolto il ricorso presentato da alcuni presidenti di Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista contro il diniego opposto dalla FNOFI alla richiesta...