Indennità di rischio radiologico, siamo di fronte a una svolta storica. Ne parliamo con l’avvocato 

Indennità di rischio radiologico, siamo di fronte a una svolta storica. Ne parliamo con l’avvocato 

Indennità di rischio radiologico, siamo di fronte a una svolta storica. Ne parliamo con l’avvocato 

Il riconoscimento dei benefici economici e dei riposi aggiuntivi legati al rischio radiologico è un tema di discussione per la distinzione operata tra personale medico e tecnico esposto e personale infermieristico e ausiliario impiegati nelle "zone controllate". Con le ordinanze della Corte di Cassazione si apre una nuova strada che di fatto elimina queste differenze.

Una possibilità concreta per infermieri ed operatori sanitari di vedersi riconosciuti i benefici economici e di riposi aggiuntivi derivanti dal rischio radiologico: è la direzione delle ultime tre pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 11310/2025, 11664/2025 ed 11665/2025), che sono tornate a far discutere grazie al richiamo del sindacato degli infermieri Nursing Up.  

In Italia più di 150 mila professionisti lavorano in ambienti con presenza di radiazioni ionizzanti, ha puntualizzato il sindacato, non sempre pienamente riconosciute sul piano contrattuale. Questo nonostante l’esposizione cronica, pure a basse dosi, sia associata ad un aumento del rischio oncologico, disturbi alla tiroide, cataratta e problematiche muscolo-scheletriche.  

Ora, “queste pronunce, rese lo scorso anno a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, hanno chiaramente affermato il principio per cui il riconoscimento di questi diritti non discende dall’apprezzamento formale dell’azienda sanitaria, quanto piuttosto dall’effettivo ricorrere di alcuni presupposti di fatto: l’esposizione alle radiazioni deve infatti essere concreta ed abituale”. Ce lo spiega Francesco Del Rio, avvocato del network legale Consulcesi&Partners, che da anni si occupa di tutelare i professionisti sanitari.  

La questione degli infermieri strumentisti  

L’origine della vicenda si snoda intorno a varie figure professionali impegnate nelle cosiddette “zone controllate”. Su di loro, spiega l’avvocato, “si annida la distinzione, operata dalla disciplina normativa di riferimento, così come declinata nelle previsioni della contrattazione collettiva, fra il personale medico e tecnico di radiologia, da una parte, e quello infermieristico ed ausiliario, dall’altra”. 

L’avvocato ci spiega che per la prima categoria c’è la presunzione assoluta di rischio (art. 1, comma 2, della I. n. 460/1988), con accesso automatico ai benefici economici e di recupero psico-fisico stabiliti dalle norme. Per la seconda, invece, l’indennità di rischio radiologico ed i 15 giorni di congedo aggiuntivo richiedono la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale, né temporanea. 

Le pronunce più recenti sul rischio radiologico e il riconoscimento dell’indennità 

Grazie ai provvedimenti resi lo scorso anno, in particolare alle tre successive ordinanze n. 11310/2025, 11664/2025 ed 11665/2025, “questa tutela è stata non soltanto ribadita coerentemente con quanto già ripetuto dalla più risalente giurisprudenza, ma ne esce in realtà ulteriormente rafforzata, in quanto si è voluto aggiungere che il diritto all’indennità e al congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni non dipende dalla qualifica formale, ovvero dal giudizio discrezionale della preposta commissione aziendale, ma soltanto dalla concreta attività svolta dal dipendente interessato”, chiarisce Del Rio. 

Dunque, nel caso in cui la prestazione venga fornita “con carattere di abitualità” e in una zona controllata – sale operatorie con archi a C, emodinamica, radiologia interventistica – indennità e riposo aggiuntivo costituiscono “un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente”, da riconoscere senza alcuna “discrezionalità amministrativa”. 

Nessun valore vincolante al parere della Commissione aziendale 

La Corte di Cassazione ha anche chiarito come i provvedimenti delle Commissioni aziendali di valutazione del rischio radiologico non possano “in alcun modo precludere l’iniziativa giudiziale finalizzata a far accertare, nei riguardi del datore di lavoro, l’esistenza dei presupposti per i benefici indennitari di cui alla disciplina sulle radiazioni ionizzanti” (Cass. n. 11310/2025) spiega ancora l’avvocato di Consulcesi&Partners. 

Il parere espresso dalle commissioni interne può quindi essere superato tramite una prova rigorosa dei presupposti della richiesta di riconoscimento dell’indennità. Inoltre “gli eventuali valori bassi registrati sui dosimetri non sono, di per sé, sufficienti a negare l’indennità, poiché spesso non misurano accuratamente il rischio per i tessuti in prossimità della sorgente durante manovre assistenziali complesse”, aggiunge Del Rio richiamando la migliore giurisprudenza. 

Requisiti fondamentali per l’accesso all’indennità  

La richiesta del riconoscimento dei benefici previsti della legge passa quindi attraverso la dimostrazione di specifici fattori: 

  • Esposizione non occasionale o temporanea al rischio radiologico durante la prestazione lavorativa; 
  • Attività svolta in area considerate “zone controllate”, in cui l’esposizione al rischio si considera analoga a quella del personale di radiologia.  

“Tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo la loro prestazione lavorativa in presenza di questi requisiti potranno richiedere il riconoscimento sia dell’indennità economica stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto, che l’accesso ai 15 giorni di congedo aggiuntivo, che di fatto svolgono una funzione di recupero biologico e sono considerati irrinunciabili” chiarisce quindi l’avvocato Del Rio. 

È possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento dell’indennità anche per quei sanitari che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro con l’Azienda in cui hanno svolto l’attività, purché sia fatto entro il limite di prescrizione di cinque anni. A cui si può aggiungere “il pagamento del ristoro economico per tutti i giorni di ferie aggiuntivi che, non riconosciuti a suo tempo, si sono accumulati nel corso degli anni, dando così diritto al relativo compenso entro i 10 anni dalla cessazione dal servizio”. 

“Prima di ritenere definitivamente preclusa ogni chance per reclamare i propri diritti – conclude l’avvocato di Consulcesi&Partners – magari ritenendo preclusivo il parere contrario espresso dalla Commissione aziendale, si consiglia di sottoporre la questione alla valutazione di esperti legali che, in modo rapido e competente, potranno fornire una consulenza legale qualificata e risolutiva di ogni possibile dubbio”.   

Gloria Frezza

18 Febbraio 2026

© Riproduzione riservata

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