Gentile Direttore,
c’è un cortocircuito invisibile che si consuma ogni giorno nelle farmacie private: un paradosso normativo che tocca i fondamenti della filosofia della cura e della legalità costituzionale. Da un lato del banco opera un professionista della salute con un percorso accademico d’eccellenza, che risponde in prima persona della sicurezza di ogni terapia erogata. Dall’altro, questo stesso professionista si ritrova incardinato nel CCNL del Commercio, una cornice contrattuale concepita per regolare la circolazione delle merci, non gli atti di cura.
La proposta di introdurre nel contratto delle farmacie private l’indennità di specificità sanitaria punta a squarciare proprio questo velo di ipocrisia. Non si tratta di una semplice rivendicazione salariale, ma di una battaglia deontologica per scardinare un errore ontologico: l’appiattimento dell’atto intellettuale del professionista sulla figura del venditore.
Dal riconoscimento della Legge al precedente della Sanità Pubblica
Questo dibattito ha compiuto un salto di qualità istituzionale con la Legge Lorenzin (Legge 3/2018), che ha inserito a pieno titolo il farmacista tra le professioni sanitarie vigilate dal Ministero della Salute. Tuttavia, il riconoscimento legislativo è rimasto finora lettera morta nel settore privato. A spazzare via ogni dubbio sulla fattibilità concreta di una svolta è lo Stato stesso: l’indennità di specificità sanitaria, infatti, esiste già ed è realtà nel settore pubblico.
Il recente CCNL dell’Area Sanità pubblica, siglato dall’ARAN, codifica e finanzia questa voce retributiva per i farmacisti del SSN, riconoscendo che l’atto sanitario comporta rischi e responsabilità unici.
Nasce qui una discriminazione inaccettabile: se lo Stato ne sancisce la legittimità nel pubblico, con quale equilibrismo giuridico la si continua a negare nel privato? Esigere da un lavoratore una responsabilità da codice sanitario applicandogli i parametri del settore merci significa imprigionare la categoria in un “gabbio” contrattuale anacronistico.
La nuova Sanità Territoriale: dalla scatola all’esito clinico
Quest’anacronismo diventa ancora più stridente di fronte alla trasformazione in atto nel Servizio Sanitario Nazionale. La sanità moderna sta, infatti, abbandonando la logica della “remunerazione a volume” (il numero di scatole movimentate) per premiare la remunerazione degli esiti di salute (health outcomes).
In questo nuovo paradigma, la farmacia di prossimità non è più un mero canale distributivo, bensì un centro di efficacia clinica. Il farmacista collaboratore che garantisce l’aderenza terapeutica di un paziente cronico genera un esito di salute misurabile che evita ricoveri e fa risparmiare risorse allo Stato. L’indennità di specificità diventa così lo strumento normativo fondamentale per scindere la retribuzione del professionista dalle metriche del profitto commerciale, ancorando stabilmente lo stipendio — attraverso una voce fissa, stabile e non assorbibile — al valore assistenziale della prestazione erogata e non al numero di scatole movimentate.
Il cuore pulsante della professione: l’atto del diniego
È proprio nell’analisi dell’atto professionale che si rivela l’insanabile frattura tra la logica del mercato e quella della cura.
Nel commercio, il successo si misura sulla transazione: ogni cliente servito è un profitto economico raggiunto, ogni vendita conclusa è un obiettivo centrato. Nella sanità, la massima espressione del valore professionale coincide, per assurdo, con il suo esatto opposto: l’atto del diniego.
Quando un farmacista si rifiuta di spedire una ricetta palesemente errata, incompleta o pericolosa per la vita del paziente, non sta vendendo. Sta esercitando un potere di veto insindacabile. Sta frenando attivamente il profitto aziendale in nome della scienza e della propria coscienza professionale.
Questo singolo istante — il rifiuto di vendere per il dovere di tutelare — è la prova provata che il farmaco non è una merce, ma un bene etico sospeso tra rimedio (remedium) e veleno (pharmakon). La dispensazione è il filtro intellettuale che governa questa dualità, una prestazione che l’ordinamento riserva in via esclusiva al farmacista iscritto all’Albo (art. 348 c.p.) e che si declina in pesanti responsabilità personali al banco:
• Appropriatezza Clinica: Il controllo formale e sostanziale per intercettare errori posologici o interazioni letali prima che raggiungano il paziente.
• Counseling sui Farmaci Sop/Otc: La vigilanza autonoma sull’automedicazione per evitare l’uso incongruo di molecole comunque attive.
• Erogazione in Urgenza (D.M. 31/03/2008): Un vero triage clinico in assenza di ricetta, che espone il professionista a rischi penali diretti: la legge processa la persona, non le mura dell’azienda.
• Allestimento Galenico: La creazione magistrale di terapie personalizzate in laboratorio secondo le Norme di Buona Preparazione.
• Farmacovigilanza Attiva: Il ruolo di sentinella epidemiologica per la segnalazione tempestiva delle reazioni avverse.
Conclusione. La Dichiarazione di indipendenza per fermare la fuga dal Banco
L’indennità di specificità sanitaria, legittimata dalla Legge Lorenzin e sdoganata dalla contrattazione pubblica, rappresenta la vera dichiarazione di indipendenza del farmacista. È lo strumento contrattuale per dare finalmente stabilità, dignità e autonomia scientifica a una prestazione che è già strutturalmente sanitaria nei fatti, slegandola una volta per tutte dalle logiche della cassa.
Ed è proprio il rifiuto di riconoscere la natura di questo status ad aver generato la drammatica fuga dal banco dei giovani laureati. Le nuove generazioni di farmacisti non abbandonano la professione per una rivendicazione superficiale, ma per una profonda crisi di senso e di identità. Esiste un’evidente asimmetria contrattuale tra l’entità delle responsabilità civili e penali sottoscritte ogni giorno al banco e un trattamento economico che riflette ancora logiche puramente commerciali, distanti dai parametri delle altre figure sanitarie. Chi investe cinque anni in una facoltà scientifica durissima e presta il Giuramento di Galeno non può accettare il paradosso di vedere il proprio bagaglio scientifico e il proprio rischio professionale inquadrati all’interno di metriche contrattuali mutuate dalla grande distribuzione organizzata.
L’indennità, tuttavia, rappresenta solo il primo passo. Per restituire un futuro e un’attrattività alla professione, è indispensabile affiancarvi un sistema di incarichi professionali legati alla formazione continua e all’attività assistenziale specialistica, che consenta una reale progressione di carriera all’interno della farmacia.
Questo significa legare contrattualmente lo sviluppo del professionista a ruoli chiave della nuova sanità territoriale, istituendo ad esempio nelle farmacie aperte al pubblico la figura del farmacista referente per il sistema distrettuale delle Case di Comunità. Un ruolo d’avanguardia progettato per operare in stretto coordinamento con le Centrali Operative Territoriali (COT) e in piena sinergia clinica con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) per la presa in carico congiunta dei pazienti fragili e politerapizzati.
Solo attraverso questa evoluzione contrattuale e di status potremo finalmente spazzare via ogni ipocrisia e ribadire che il banco non è una cassa, il farmaco non è una merce e il professionista della salute che lo dispensa non è un commesso, ma un pilastro insostituibile del diritto costituzionale alla salute.
Giuseppe Guaglianone
Presidente Ordine Farmacisti della Provincia di Roma