Indennità di PS. Né la comunicazione della Regione Lazio né il parere dell’Aran possono incidere sul riconoscimento del diritto

Indennità di PS. Né la comunicazione della Regione Lazio né il parere dell’Aran possono incidere sul riconoscimento del diritto

Indennità di PS. Né la comunicazione della Regione Lazio né il parere dell’Aran possono incidere sul riconoscimento del diritto

Gentile Direttore,
nei giorni scorsi abbiamo letto l’articolo e le dichiarazioni del Nursind in relazione al parere rilasciato dall’ARAN sulla richiesta della Regione Lazio inerente il possibile pagamento dell’indennità di Pronto Soccorso in carenza di rinnovo contrattuale. Come FP CGIL Roma Lazio e UIL FPL Lazio, visto anche il parere prodotto dai nostri legali, con i quali stiamo agendo la vertenza per il pagamento di detta indennità, riteniamo utile poter rappresentare le motivazioni che ci vedono dissentire da quanto rappresentato nei citati articoli.

L’indennità di Pronto Soccorso risulta definita, come istituto contrattuale, è stato introdotta all’art. 107 c.4 del CCNL 2019-2021 del 2.11.2022. In tale Contratto viene istituita detta indennità a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 2022. La previsione del Contratto non pone limite temporale alla validità dell’indennità. Il tutto in coerenza con le altre indennità definite nello stesso articolo.

Gli importi dovuti per il finanziamento delle indennità di cui all’art. 1, comma 293 legge 234/21 risultano stanziati per gli anni 2022, 2023 e 2024. La norma espressamente riconosce l’indennità “per le particolari condizioni di lavoro svolto” in ragione dell’effettiva presenza e i fondi sono attualmente disponibili sulla base di una pluralità di previsioni legislative che consentono di affermare l’esistenza di una provvista fino al 2025.

Tale stanziamento legato ad un istituto contrattuale già sufficientemente regolato dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 20 novembre 2022 non è subordinato nel testo legislativo al rinnovo del CCNL in quanto costituisce un emolumento già finanziato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022”.

La circostanza che il CCNL risulti allo stato non ancora rinnovato non impedisce, in presenza di uno stanziamento, di ritenere valida ed efficace la previsione che ha introdotto l’istituto in quanto l’art. 2, comma quattro del CCNL comparto sanità prevede una clausola di ultrattività che ne proroga l’efficacia nella pendenza delle trattative.

Per quanto attiene alla Regione Lazio il confronto a livello regionale previsto dall’art. 103, ottavo comma del CCNL è avvenuto con l’intesa del 16 dicembre 2024. Alcune Aziende regionali hanno inoltre perfezionato accordi per il riparto delle risorse stanziate determinando in tal modo il diritto dei singoli lavoratori addetti ai rispettivi servizi di pronto soccorso a rivendicare il pagamento atteso che il credito è divenuto liquido ed esigibile.

La comunicazione della regione Lazio del 7 febbraio 2025 (prot. 0159896) con la quale si segnala alle direzioni delle ASL l’opportunità di attendere la sottoscrizione del CCNL 2022 – 2024 per liquidare l’indennità in favore del personale impiegato nei servizi di pronto soccorso del Lazio per le annualità 2023 e 2024 non costituisce un atto vincolante né può in alcun modo incidere su diritti acquisiti dei lavoratori.

La determina dell’ARAN del 13 febbraio 2025 costituisce parimenti un semplice parere, peraltro proveniente dall’organismo di rappresentanza negoziale dell’amministrazione, che non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione degli emolumenti come, peraltro, precisato nella stessa nota.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che, in presenza di accordi sottoscritti, le Aziende non possano, unilateralmente, bloccare il pagamento dell’indennità di Pronto Soccorso per le annualità 2023 e 2024. Allo stesso tempo, dove non si è conclusa ancora la trattativa, le Aziende del Servizio Sanitario del Lazio interessate non possono interrompere o congelare la trattativa, considerato anche il ritardo già accumulato rispetto alla scadenza del 31 gennaio prevista nell’accordo regionale del 16 dicembre 2024.

Tutto ciò evidenziato, come FP CGIL Roma Lazio e UIL FPL Lazio abbiamo già proceduto a diffidare la Regione Lazio e le Aziende coinvolte e ci stiamo apprestando ad attivare tutte le forme di tutela per le lavoratrici ed i lavoratori interessati previste dalla vigente normativa, ivi compresa l’azione giudiziaria.

Distinti saluti.
Roma, lì 18 febbraio 2025

Giancarlo Cenciarelli
FP CGIL Roma Lazio

Sandro Bernardini
UIL FPL Roma Lazio

18 Febbraio 2025

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