Payback farmaceutica. Ancora uno stop dal Tar: sospeso pagamento di un’azienda relativo al 2013-2015. “Aifa dovrà depositare relazione”. Tutto rinviato a novembre 2017

Payback farmaceutica. Ancora uno stop dal Tar: sospeso pagamento di un’azienda relativo al 2013-2015. “Aifa dovrà depositare relazione”. Tutto rinviato a novembre 2017

Payback farmaceutica. Ancora uno stop dal Tar: sospeso pagamento di un’azienda relativo al 2013-2015. “Aifa dovrà depositare relazione”. Tutto rinviato a novembre 2017
Nuovo stop del Tar del Lazio in materia di payback farmaceutico. Questa volta con un’ordinanza i giudici amministrativi hanno accolto la sospensione dell’ordine di pagamento per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013/2014/2015 rivolto all’azienda Therabel Gn Pharma Spa di 192 mila euro. ORDINANZA

Il Tar ha disposto che l’AIFA entro il 31 marzo debba fornire una “dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente, in cui si dia esplicitamente conto dell’importo del budget assegnato all’impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato”.
 
Il Tar specifica poi cosa dovrà contenere la relazione:
1. Comunicazione a parte ricorrente di apposita nota metodologica relativa al procedimento seguito per pervenire alla determinazione del “quantum” del ripiano individuale;
2. Successiva convocazione per l’audizione orale del legale rappresentante o di un procuratore dell’azienda ricorrente dotato dei poteri all’uopo necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti, delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano individuale, relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, a carico della società ricorrente;
3. Acquisizione delle osservazioni e della documentazione che l’impresa intenderà produrre, con concessione di eventuale congruo termine (non inferiore a gg. 30) per tale incombente, se richiesto dall’impresa;
4. Redazione della relazione conclusiva, nella quale siano esplicitate anche le eventuali ragioni che hanno indotto l’Agenzia al rigetto delle argomentazioni e delle allegazioni dell’azienda;
 
Infine i giudici hanno fissato per la pubblica udienza la data del 6 novembre 2017 quando vi sarà la discussione del merito del ricorso.

15 Dicembre 2016

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