DM 71. Per il Consiglio di Stato nessun dubbio di incostituzionalità

DM 71. Per il Consiglio di Stato nessun dubbio di incostituzionalità

DM 71. Per il Consiglio di Stato nessun dubbio di incostituzionalità
Il massimo giudice amministrativo, espressosi in sede consultiva, ha infatti dato il via libera allo schema di regolamento, non facendo proprio alcuno dei dubbi di incostituzionalità, sia del percorso frequentato (adozione senza l’Intesa) che della necessità di dovere intervenire legislativamente, in via preventiva, a necessaria implementazione degli artt. 3 quater-sexies, disciplinanti il distretto sanitario

Perché tu sei un essere speciale ed io avrò cura di te, … si avrò cura di te. Le parole del grande Battiato danno il senso di due cose: l’organizzazione dell’assistenza territoriale è considerata da sempre, per questo giornale, “un essere speciale”; proprio per questo motivo, ha curato dalla nascita il c.d. DM/71, con numerosi articoli, e continuerà a farlo in linea con le sollecitazioni espresse al riguardo dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha detto sì
Ebbene sì, il 19 maggio scorso la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha reso noto il parere espresso (n. 881/2022), nell’adunanza tenutasi il precedente 10 maggio sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, concernente il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale del Servizio Sanitario Nazionale”. Uno schema, questo, formalizzato con la delibera sostitutiva della mancata Intesa registrata in Conferenza Stato-Regioni, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2022 (G.U. 3 maggio 2022).

Il massimo giudice amministrativo, espressosi in sede consultiva, ha dato il via libera all’anzidetto schema di regolamento, non facendo proprio alcuno dei dubbi di incostituzionalità, rappresentati nell’odierno lavoro (paragrafi 4.1 e 4.2), sia del percorso frequentato (adozione senza l’Intesa) che della necessità di dovere intervenire legislativamente, in via preventiva, a necessaria implementazione degli artt. 3 quater-sexies, disciplinanti il distretto sanitario.

Si rinnova il distretto sanitario ma senza legge quadro, salvo affermare…
Al riguardo, ha riconosciuto nella riforma proposta la importante introduzione a sistema di «un innovativo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale, condivisibilmente imperniato su un archetipo antropocentrico, che prevede la rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte affinché siano il più possibile prossimi all’utente raggiungendolo fino al suo domicilio, che diviene il primo e fondamentale luogo di cura».
Una affermazione assolutamente condivisibile che, proprio per questo, avrebbe dovuto essere assistita da una consistente “manutenzione” del principio fondamentale introdotto, per l’appunto, nella regolazione legislativa del distretto sanitario sancita nel vigente d.lgs. 502/1992.

Le locuzioni cui il parere ricorre – per definire la portata dell’ipotesi di provvedimento sottoposto al suo esame – di «innovativo», di «rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte siano il più possibile prossimi all’utente raggiungendolo fino al suo domicilio” e, infine, di riconoscimento del «primo fondamentale luogo di cura» della persona umana rappresentano delle ineludibili esigenze di qualificazione dell’assistenza da cristallizzare in leggi statali, quali principi fondamentali, da consegnare alle Regioni per le successive leggi di dettaglio, funzionali ad organizzare in loco i relativi sistemi erogativi della tutela della salute.

Una sottolineatura che, del resto, trova conferma nella chiara affermazione che il medesimo Consiglio di Stato fa – prima di addentrarsi nell’analisi dei diversi articoli che compongono il Regolamento de quo – in riferimento alla «piena consapevolezza che l’intervento in esame si colloca organicamente nel cuore di una materia di legislazione concorrente, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, spettando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 502/1992, la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.

In considerazione dunque della competenza delle Regioni e delle Province autonome quanto alla cosiddetta “messa a terra” degli standard e dei modelli organizzativi previsti dal presente regolamento, risulta fondamentale la chiara intellegibilità tra parti dispositive e parti meramente descrittive, esplicative, esortative, esemplificative».

Vanno scanditi i tempi (e le modalità)
Interessante, infine, il richiamo, meglio l’esortazione contenuta nel parere, in tema di corretta e celere organizzazione reale dell’assistenza territoriale,  peraltro, da rinnovare dalle radici nel post Covid, visti gli insuccessi “goduti” dalla comunità nazionale nella pandemia.

Nello stesso si registra, infatti, un’importante eccezione relativamente alla «assenza nel provvedimento di una chiara scansione cronologica, in sostanza un cronoprogramma, per l’attuazione degli standard, così da confermarne il valore giuridico e non solo ottativo/programmatico».

Conseguentemente, lo stesso giudica indispensabile l’esplicitazione nello schema di «almeno alcuni step essenziali (da riferire sia all’oggetto degli standard, sia alla tempistica per il loro conseguimento) circa l’attuazione della riforma e il progressivo raggiungimento degli obiettivi, step che, peraltro, sembrano già impliciti nella dichiarata progressività dell’implementazione degli standard e dei modelli organizzativi». Ciò anche al fine del godimento dei finanziamenti ad hoc, PNRR in primis, Missione 6, Componente 1.

Tutto questo darebbe modo, una volta fissati normativamente (meglio, preceduti da norme statali e di dettaglio) «gli standard e i modelli organizzativi, contenuti nel richiamato Allegato 1, debbano essere conseguiti immediatamente e pienamente, senza che, nelle more della loro integrale attuazione, sia possibile riconoscere alle Regioni il finanziamento integrativo previsto per legge».

Ettore Jorio
Università della Calabria

 

Ettore Jorio

20 Maggio 2022

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