La rilevante svolta alla responsabilità civile sanitaria

La rilevante svolta alla responsabilità civile sanitaria

La rilevante svolta alla responsabilità civile sanitaria

Gentile direttore, nei soli mesi di aprile e maggio, la Corte costituzionale con quattro pronunce ha impresso una rilevante svolta alla responsabilità civile sanitaria rivoluzionando l’impostazione dei rapporti, sia per gli operatori sanitari che per le compagnie di assicurazione

Gentile direttore,
nei soli mesi di aprile e maggio, la Corte costituzionale con quattro pronunce ha impresso una rilevante svolta alla responsabilità civile sanitaria rivoluzionando l’impostazione dei rapporti, sia per gli operatori sanitari che per le compagnie di assicurazione, le quali devono provvedere ad un aggiornamento dei loro contratti e per il risk manager ad un rafforzamento del ruolo.

Sono chiarimenti di non poco momento in quanto richiama, rafforzandole, le tutele volute dalla Legge Gelli-Bianco e che, se già guidano i giudici nelle decisioni da adottare, altrettanto dovrebbero fare anche nelle quotidiane prassi delle strutture sanitarie.

Nei giudizi davanti alla Corte dei conti per rivalsa, ad es., tale aspetto è particolarmente evidente, atteso che, a fronte dei numerosissimi giudizi che in passato interessavano le Procure contabili, a seguito del disposto della Gelli-Bianco che obbliga la struttura a comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio o l’avvio di trattative stragiudiziali, consentendogli di difendere con tempestività la propria posizione, si è registrata una sensibile flessione dei coinvolgimenti di medici in procedimenti instaurati a seguito di transazioni o risarcimenti gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie, di cui spesso sconoscevano l’esistenza o non erano stati coinvolti nelle fasi iniziali.

In tale quadro la Cassazione inserisce le proprie pronunce ribadendo che il medico non può essere chiamato a rispondere automaticamente di qualunque danno risarcito dalla struttura.

Ha, così, limitato la rivalsa dell’ente; sancito l’obbligo di CTU collegiali; protetto i medici da condanne basate su complicanze imprevedibili e richiesto sia a professionisti che ad aziende sanitarie un impegno maggiore in termini di documentazione, prevenzione e formazione.

Andando per ordine.

a) Con l’ordinanza n. 7577/2026 ha affermato che la collegialità qualificata in tema di CTU nei processi civili per responsabilità sanitaria non è una mera facoltà, ma un preciso obbligo di legge, posto che la legge Gelli-Bianco all’art. 15 prevedela formazione di un collegio di consulenti composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina in esame, la cui nomina spetta al giudice il quale deve attingere dagli albi ufficiali con una particolare attenzione ai requisiti in possesso che garantiscano di ricostruire le cause degli eventi lesivi contestati.

La finalità è racchiusa nell’evidenza di escludere consulenze c.d. ”monocratiche” che, contrariamente a quelle collegiali, non possono offrire valutazioni sulle condotte sanitarie contestate con competenze interdisciplinari idonee a ridurre al massimo il rischio di errori peritali.

Per la mancata osservanza di questa regola è prevista la nullità della sentenza emessa.

b) Con l’ordinanza n. 9949/2026, la rivalsa viene limitata a dolo o colpa grave ribadendo così che non ogni errore professionale costituisce colpa grave, ma solo laddove configuri una deviazione eccezionale e inescusabile dagli standard professionali.

Imperizia, negligenza o un mero errore tecnico non bastano più a giustificare la rivalsa da parte della struttura sanitaria che, in passato, faceva loro carico anche delle proprie carenze organizzative.

I costi delle azioni risarcitorie non possono più caricarsi sui singoli operatori sanitari chiedendo loro di rimborsare quanto pagato dalla struttura al danneggiato – invocando una clausola di manleva ritenuta illecita (per questo vedi nostro articolo del 13 maggio scorso) – se non in presenza di dolo o colpa grave.

Tanto perché, ha riconosciuto la Cassazione, l’art. 9 della legge Gelli-Bianco è norma speciale e, quindi, prevalente nei rapporti interni tra struttura e sanitario e che le regole ordinarie del regresso tra condebitori non si applicano quando confliggono con il limite fissato dal legislatore.

Ha, altresì, affrontato anche la distinzione – facilmente evincibile dall’impianto della Legge Gelli-Bianco per la quale la responsabilità organizzativa è della struttura, mentre l’esposizione personale del sanitario rimane limitata ai casi più gravi – circa il rapporto esistente tra paziente e struttura, ribadendone la natura contrattuale, e la posizione extracontrattuale del professionista precisando che il medico cheopera all’interno dell’organizzazione resta un operatore privato e la responsabilità organizzativa rimane intestata alla struttura.

Precisa la Cassazione che, quando la prestazione sanitaria viene resa mediante organizzazione, mezzi, personale e strutture dell’ente sanitario, il medico rimane un suo ausiliario, anche quando è un libero professionista e anche quando abbia avuto un rapporto diretto con il paziente perché il rapporto contrattuale principale si instaura tra paziente e struttura sanitaria, mentre il professionista che esegue la prestazione si inserisce soltanto nell’apparato organizzativo dell’ente, a carico del quale resta il rischio della prestazione erogata attraverso la propria organizzazione.

Ciò determina quali conseguenze, per broker assicurativi e dirigenti ospedalieri, che le polizze debbano prevedere copertura per colpa grave e strumenti di tutela legale, mentre per le strutture, che i protocolli interni di prevenzione siano potenziati e che la comunicazione sia tempestivamente garantita al sanitario in caso di giudizi o trattative stragiudiziali.

c) Con la sentenza n. 13075/2026, la Corte si è espressa in tema di imprevedibilità e assenza di nesso causale in ciò rafforzando la posizione giurisprudenziale già propria, secondo la quale la responsabilità medica non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta, ma deve essere sostenuta da una solida comprova del legame tra condotta ed evento lesivo.

Ha, così stabilito che un evento avverso imprevedibile e inevitabile – nello specifico del caso giudiziario, un’embolia adiposa in un intervento di chirurgia estetica ove il paziente, sottoposto a liposuzione e blefaroplastica, era entrato in coma vegetativo e successivamente deceduto – interrompe il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente.

I familiari della vittima avevano citato la clinica, il chirurgo e l’anestesista per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che il coma era stato causato da una sedazione errata, ma le richieste risarcitorie sono state respinte in quanto secondo la Corte il nesso causale deve essere dimostrato in base al c.d. criterio del “più probabile che non” e che in caso di incertezza il risarcimento non è dovuto.

d)Infine, di non poco rilievo la sentenza n. 9055/2026 con la quale ha stabilito che, nei casi di danni da amniocentesi, sia onere del professionista e della struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento dell’intervento, mediante la profusione di diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., provando, in buona sostanza, entrambi di aver rispettato sia linee guida che regole tecniche.

Tanto evidenzia, allora, quanto sia determinante per le strutture sanitarie e per gli operatori la documentazione ogni fase del percorso clinico, l’aggiornamento dei protocolli e il coinvolgimento del risk manager nelle attività quotidiane.

Le parole d’ordine saranno, quindi: rafforzamento della figura del risk manager; nuove responsabilità del medico legale; centralità della documentazione clinica e rispetto delle linee guida; formazione e aggiornamento continui; multidisciplinarietà ed interazione tra diritto e sanità pure in chiave di potenziamento delle procedure di controllo e di prevenzione dei contenziosi, ma anche maggiore conoscenza dei processi conciliativi.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

08 Giugno 2026

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