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Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale. Approvato emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al decreto Pnrr


La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato ieri un emendamento al decreto legge per l’attuazione del Pnrr che prevede che l’efficacia delle polizze assicurative per il rischio professionale è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. IL TESTO DELL'EMENDAMENTO.

14 DIC - Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.
 
A prevederlo è un emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
 
L’emendamento, frutto di due proposte emendative unificate di Andrea Mandelli (Forza Italia), Stefano Fassina e Nicola Stumpo (Liberi e Uguali), prevede che “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
 
Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge "Gelli" sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.

14 dicembre 2021
© Riproduzione riservata

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