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Legge di Bilancio. Tassa fumo, stabilizzazione precari, ‘piramide’ del ricercatore, rimborsi ex specializzandi. Ecco gli emendamenti segnalati dalla maggioranza in Commissione Bilancio

di G.R.

E ancora estensione dei requisiti per i concorsi finalizzati alle stabilizzazioni dei precari, modifica dei tetti di spesa per il personale per gli enti del Ssn, ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria, via libera a nuove assunzioni da parte di Agenas. Queste alcune delle proposte di modifica sulle quali è più forte il pressing dei senatori di PD e AP sulla V Commissione per riuscire ad ottenere il via libera. 

17 NOV - Approvato nella giornata di ieri il decreto fiscale, il Senato ha cominciato da ieri a dedicarsi a pieno ritmo alla legge di Bilancio. Mentre prosegue l'esame delle centinaia di proposte di modifica presentate, arriva la prima provvisoria raccolta degli emendamenti segnalati da parte della maggioranza. Si tratta di temi di particolare interesse sui quali è più forte il pressing dei senatori di PD ed AP sulla V Commissione per riuscire ad ottenere il via libera. 
 
Si va dalla tassa sul fumo per finanziare i farmaci innovativi oncologici e potenziare le reti di terapia del dolore, liberando così risorse utili al rinnovo dei contratti, all'estensione dei requisiti per i concorsi finalizzati alle stabilizzazioni dei precari. E ancora dalla modifica dei tetti di spesa per il personale per gli enti del Ssn al ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria, fino ai rimborsi per gli ex specializzandi ed alla piramide del ricercatore.
 
Quest'ultima, fortemente voluta dalla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, era stata non a caso in un primo momento inserita in una bozza della manovra. Non si esclude che nei prossimi giorni, oltre all'emendamento già proposta da AP, possa essere ulteriormente riproposta con un ulteriore emendamento Governo.
 
Questi gli emendamenti segnalati da PD ed AP.
 
Comma 1 (Aifa). La determina Aifa con il riepilogo avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda dovrà essere adottata entro 20 e non più 30 giorni. (Gruppo PD) Emendamento 41.2
 
Comma 11-bis (Depressione post partum). Istituzione di un servizio in via sperimentale, finanziato con 3 mln di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, a partire dall’organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione post partum. (Gruppo PD) Emendamento 41.52
 
Comma 11-bis (Estensione requisiti concorso stabilizzazione). La partecipazione ai concorsi per la stabilizzazione dei precari viene estesa anche al personale che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Ssn. (Gruppo PD)Emendamento 41.59
 
Comma 11-bis (Fondi integrativi del Ssn). Presso il Ministero della Salute sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, alla quale devono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del Ssn. Con Dpcm adottato in sede di Conferenza Stato Regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrativa al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. (Santini PD) - Emendamento 41.71
 
Comma 11-bis (Psico-oncologo). Per garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico, su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per l'anno 2018-2020, è autorizzata l'assunzione per ogni Uoc di Oncologia medica, di uno psico-oncologo, nel limite di spesa massima di 17 mln per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Per le coperture si dovrà attingere al Fondo esigenze indifferibili. (Aiello, BIanconi AP) - Emendamento 41.74
 
Art. 41-bis (Tassazione agevolata prestazioni aggiuntive personale sanitario). In via sperimentale per il 2018-2019, nel limite di spesa massimo di 50 mln di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Asl al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione. (Gruppo PD)Emendamento 41.0.6
 
Art. 41-bis (Personale di ricerca degli Irccs e degli Izs). Per il personale della ricerca sanitaria viene istituito un percorso distinto in due aree: area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca" per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su 3 livelli: a) Personale di ricerca; b) Personale di ricerca esperto; c) Personale di ricerca senior.
 
Al primo livello del percorso si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo sancito in Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della PA e dell'Economia, recepito con Dpcm.
 
Gli istituti possono bandire le procedure concorsuali previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di 10 anni, con la possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di 6 anni, con possibilità di un solo rinnovvo per la durata massima di ulteriori 3 anni. Al termine del percorso di sviluppo professionale e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del Ssn compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.
 
Il personale assunto è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo. Anche il passaggio tra livelli è subordinato alla preventiva verifica da parte dell'istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati. 
 
Per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a 5 e superiore a 7 anni e, nel livello "esperto", inferiore a 3 e superiore a 5 anni. La permanenza nel livello "senior" può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di 15 anni. 
 
La valutazione positiva conseguita dopo almeno 2 anni di permanenza nel livello "senior" dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Ssn.
 
Per valorizzare i giovani e favorire il rientro dell'estero delle alte professionalità, gli istituto possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Princiapal Ivestigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, inoltre, utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".
 
Con il personale in servizio presso gli istituti alla data 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, è stipulato il contratto di lavoro subordinato per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca".
 
Gli oneri derivanti da questo articolo sono stati stimati in 42 mln, per la copertura si propone di attingere al Fondo esigenze indifferibili. (Viceconte AP) Emendamento 41.0.13
 
Articolo 41-bis (Istituti zooprofilattici sperimentali). Gli Izs a decorrere dal 1 gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale e del limite di spesa annuo di 2 mln.
All'onere derivante dall'applicazione della norma calcolato in 2 mln si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. (Marinello, Viceconte AP) - Emendamento 41.0.19
 
Art. 41-bis (Modifica tetto di spesa personale Enti Ssn). Fermo restando il rispetto degli obblighi delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Ssn, le parole “diminuito dell’1,4%” sono soppresse. (Gruppo PD) Emendamento 41.0.20
 
Art. 41-bis (Ripristino trattamento accessorio della dirigenza sanitaria). Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017. (Gruppo PD) Emendamento 41.0.21
 
Art. 41-bis (Rimborsi ex specializzandi). Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua omnicomprensiva di 11.000 euro.
 
Nel caso in cui i soggetti abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.
 
In alternativa e sulla base di una scelta individuale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa.
 
Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dagli anni 1992/1993 agli anni 2005/2006 che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo omnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. (Aiello, Bianconi AP) - Emendamento 41.0.22

Art. 41-bis (Talassemie e delle emoglobinopatie). Viene istituito il Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. (Gruppo PD) Emendamento 41.0.26
 
Art. 41-bis (Agenas). La dotazione organiza dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni presso l'Agenzia stessa. (Gruppo PD) - Emendamento 41.0.29
 
Art. 41-bis (Accise tabacchi). A decorrere dal 2018 le variazioni sulla tassazione dei tabacchi sono stabilite in maniera tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 600 mln. Di questi, 500 mln saranno destinati al finanziamento del Fondo per i farmaci innovativi oncologici. In questo modo le risorse pari a 500 mln già vincolate a copertura del suddetto Fondo potranno essere liberate e confluire nel finanziamento del fabbisogno standard del Ssn per ulteriori scopi. I rimanenti 100 mln verranno utilizzati per il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative. (Gruppo PD) Emendamento 41.0.36
 
Giovanni Rodriquez

17 novembre 2017
© Riproduzione riservata

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