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I massofisioterapisti e le equipollenze. “Doveroso fare chiarezza”

di Simmas, Aimfi, Aimtes, Cem, Cnm

30 AGO - Gentile direttore,
in risposta all’articolo da voi pubblicato dal titolo  “Massofisioterapisti.  Aifi: “No a iscrizione dei diplomati post ’99 al terzo anno di laurea in fisioterapia ,  le seguenti sigle associative appartenenti alla categoria dei massofisioterapisti (SIMMAS, AIMFI, AIMTES, CEM e CNM) hanno il dovere di fare   chiarezza  e  dare corretta informazione su alcuni punti importanti che sono evidentemente sfuggiti al sig. Tavarnelli, presidente AIFI,  nella sua lettera da voi allegata all’articolo.
 
E’ evidente da anni la poca simpatia che Aifi riserva nei confronti della categoria dei masso fisioterapisti. E’ altrettanto evidente la difficoltà da parte della stessa associazione a voler  comprendere realmente e senza pregiudizi il complesso quadro giuridico e normativo della figura del masso fisioterapista.
 
Poiché la questione ci riguarda direttamente, riteniamo opportuno e doveroso fornire le seguenti delucidazioni e rettifiche:
La nota di Aifi, allegata all’articolo di cui sopra, farebbe riferimento a presunti massofisioterapisti “in possesso di semplici attestati regionali rilasciati dopo il 1999”. Ricordiamo al presidente di AIFI – e informiamo i Vostri lettori -  che il diploma di massofisioterapia è rilasciato ai sensi di una norma primaria ( legge 403 del 19 maggio 1971 pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1971 n.162) e nel rispetto di ben 2 decreti del Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 7 settembre 1976 e D.M.17 febbraio 1997 n.105) che ne specificano le competenze professionali in ambito sanitario. I massofisioterapisti diplomati hanno conseguito un diploma abilitante alla professione e non un semplice “attestato regionale”.
 
La citata questione “equipollenza” è  poi di facile lettura ed interpretazione. Il sig. Tavarnelli converrà con noi se ci permettiamo umilmente di riconoscere l’autorevole parere dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato così come espresso  nelle svariate recenti  sentenze,  in cui i giudici sono stati chiamati ad intervenire, per valutare ed interpretare il quadro normativo relativo al masso fisioterapista, ai fini del suo riconoscimento per l’accesso al corso di laurea in fisioterapia. Nella fattispecie riteniamo doveroso precisare che secondo la Corte Suprema, il Consiglio di Stato, “ai sensi dell’art.1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di masso fisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971 n.403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza” ( C.D.S. sentenza  n.1105 del 5 marzo 2015,  sentenza seguita da numerose altri pronunciamenti analoghi). Considerata la fonte, sul punto crediamo  non si possano muovere obiezioni o altre interpretazioni, fino a prova contraria, né riteniamo serio e opportuno definire l’operato della Corte Suprema un “artificio giuridico-legale”.
 
Un ulteriore punto poco chiaro a cui fa riferimento la nota di AIFI riguarderebbe il termine “sanatoria”. Secondo Tavarnelli  sarebbe già in corso una sorta di sanatoria, peraltro definita  attraverso il percorso di riconversione in fisioterapia che alcuni colleghi stanno seguendo in diverse università italiane. Se citiamo il termine “sanatoria” bisogna, però, conoscerne il significato reale. Secondo il dizionario italiano la sanatoria è il “provvedimento con cui il giudice, nel diritto civile, o l'autorità competente, in campo amministrativo, rinunciano ad agire legalmente contro i responsabili di azioni illegali o normalizzano situazioni precarie o irregolari”. Alla luce di questa definizione  enciclopedica, saremmo  curiosi di sapere dai rappresentanti  di AIFI chi sarebbero i responsabili delle azioni illegali che hanno portato al conseguimento di questi “semplici attestati regionali” per cui sarebbe in corso una “sanatoria” e qual è il provvedimento con cui l’autorità competente avrebbe normalizzato presunte situazioni precarie o irregolari. Trattasi  nella fattispecie non certo di “sanatoria”, bensì   dell’ accesso di taluni colleghi masso fisioterapisti che ne hanno fatto richiesta, ad una qualificazione di tipo universitario con riconoscimento del  percorso formativo pregresso,  nel pieno rispetto del quadro normativo vigente , e del diritto allo studio,  tutelato dalla nostra Costituzione.
 
In ultima analisi siamo ben contenti di esprimere la nostra condivisione di un punto, almeno uno, della nota prodotta da AIFI e cioè nella parte in cui, in riferimento alla formazione del massofisioterapista, si mette in risalto l’accesso al corso di massofisioterapia con un diploma di scuola media inferiore sottolineando che la medesima formazione non è di livello universitario in quanto l’Università non è parte di questa formazione.  Che Aifi si interessi della formazione universitaria è assolutamente legittimo. Nessuno di noi ha mai obiettato nulla.  Al contrario e per la stessa motivazione, invitiamo sin da ora il Ministero della Salute, ad escludere Aifi dai futuri tavoli ministeriali il cui oggetto degli incontri riguarderà la figura del massofisioterapista e la relativa formazione professionale. La formazione professionale non è parte della formazione universitaria come ha correttamente affermato lo stesso Presidente Tavarnelli , di conseguenza la presenza di AIFI, anche solo a titolo consultivo,  risulterebbe ingiustificata, inopportuna, non pertinente, oltre che   controproducente a livello fattivo, considerato il loro atteggiamento  così poco incline a costruire “ponti”.  
 
Rimaniamo, quindi, a disposizione del Ministero della Salute per concordare un futuro tavolo d’incontro - tra sole sigle rappresentative di massofisioterapisti -  la cui verbalizzazione sarà resa necessaria quale comprovata deposizione degli intervenuti.
 
Certi che questi nostri chiarimenti possano aiutare i vostri lettori e tutti gli interessati ad avere un quadro più completo  e corretto della spinosa questione da voi affrontata.
 
SIMMAS-AIMFI-AIMTES-CEM-CNM

30 agosto 2016
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