Responsabilità professionale, l’ombra delle lobby assicurative

Responsabilità professionale, l’ombra delle lobby assicurative

Responsabilità professionale, l’ombra delle lobby assicurative

Gentile Direttore,
nella legge sulla Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, recentemente licenziata dal nostro Parlamento, sono tre gli attori protagonisti negli anni a venire: i pazienti/cittadini, e quindi ognuno di noi, i lavoratori della sanità e le compagnie assicurative. Delle prime due categorie molto si è scritto e si è detto, poco invece si è focalizzata l’attenzione sulle implicazioni per il mondo assicurativo di questa riforma.
 
Mi permetto quindi di proporre una lettura della nuova legge, limitandomi ad alcuni aspetti che inevitabilmente indirizzeranno il mercato e quindi le nostre professioni e la tutela delle cure ai pazienti.
 
L’art. 10 dispone obblighi di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, ma in nessun passaggio è posto a carico delle compagnie assicurative il corrispettivo obbligo di assicurare (come avviene per esempio per l’RC auto).
 
In particolare, l’art. 10 comma 3, unitamente all’art. 9, e all’art. 12 comma 3, pongono a carico degli esercenti la professione sanitaria un doppio obbligo assicurativo: il primo a garanzia delle azioni di rivalsa e di regresso per colpa grave; il secondo a garanzia dell’azione di “rivalsa” che la compagnia di assicurazione potrà ora esperire nei loro confronti dopo aver risarcito il danno al paziente, in caso di azione diretta del medesimo.  
 
L’art. 7 comma 4, prevede che il risarcimento del danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria, venga effettuato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private; norma che per il futuro garantirà una maggiore uniformità di giudizi e pronosticabilità dell’ammontare del risarcimento del danno, nonché una probabile e significativa diminuzione dell’importo dei risarcimenti rispetto al passato.
 
L’art 9, commi 5 e 6, nella formulazione da ultimo approvata – la quale fa riferimento alla retribuzione lorda o al corrispettivo convenzionale moltiplicati per il triplo (e non per 3 come recitava prima del passaggio al Senato) – sostanzialmente non prevede alcun tetto massimo, se non nell’ordine di miliardi di euro, all’importo della condanna posta carico dell’esercente la professione sanitaria che abbia agito con colpa grave nell’azione di rivalsa da parte dell’azienda (o di regresso da parte dell’assicurazione dell’azienda stessa che abbia risarcito il danno). Questo nonostante il Governo abbia accolto un ordine del giorno alla Camera da noi sollecitato proprio il giorno della conversione in legge del Ddl Gelli.
 
Analogamente, nessun limite è posto dall’art. 12 all’azione di “rivalsa” che la compagnia di assicurazione potrà ora esercitare nei confronti del singolo assicurato.
Quindi, riassumendo: le compagnie assicurative non hanno alcun obbligo di assicurare, saranno chiamate a risarcire il danno sulla base delle tabelle del codice delle assicurazioni private, con conseguente diminuzione degli importi versati ai pazienti, mentre potranno agire in regresso ai sensi dell’art. 9 ovvero in “rivalsa” ai sensi dell’art. 12 sui professionisti della sanità senza alcun limite.
 
Allora mi e vi chiedo: dei tre attori di questa legge chi è il vero attore protagonista e chi ha veramente motivo di festeggiare?
 
Massimiliano Zaramella
Presidente Obiettivo Ippocrate

06 Marzo 2017

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