Risonanze magnetiche Atto Terzo: il decreto assicurativo

Risonanze magnetiche Atto Terzo: il decreto assicurativo

Risonanze magnetiche Atto Terzo: il decreto assicurativo

Gentile direttore,
Il 15 novembre u.s. è stata diffusa una nota della Italiana Assicurazioni (Agenzia Generale di Genova), indirizzata alla Federazione Nazionale Ordini TSRM – PSTRP, in riferimento alla emanazione (atto primo) del DM 10/08/2018 concernente la “Determinazione degli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica”; missiva inoltrata il 17 novembre a tutti i professionisti TSRM Italiani con la seguente raccomandazione:
“Riteniamo che l’indicazione in essa contenuta sia estremamente rilevante ai fini della valenza e dell’efficacia della polizza … Vi invitiamo dunque ad una stretta applicazione dei comportamenti previsti nel DM.”
 
Ebbene, malgrado (atto secondo) la sospensiva del TAR Lazio del 14 novembre 2018, che non riguarda aspetti di tipo professionale (è il caso di sottolinearlo), certamente questa collegata missiva, che invece senza dubbio li riguarda, pone degli aspetti inattesi, inconsueti ed anche sorprendenti.
 
Perché pur essendo, la (comunque legittima) raccomandazione della compagnia assicurativa finalizzata a chiarire, definendoli con maggior dovizia, i termini contrattuali di tale polizza, non si può non evidenziare che gli stessi siano esclusivamente riferiti alla attività disciplinata dal DM istitutivo la professione dei TSRM, che, come con altri due recenti interventi (12/11 e 16/11) facevo già notare, presenta degli aspetti di “debolezza”, le cui conseguenze sembrano ancora non essere di definitiva comprensione.
 
È opportuno chiarire quindi che, se da una parte, come incontestabilmente affermato dal Presidente Beux, il decreto de quo stia “negando l’imprescindibile contributo professionale del Tecnico sanitario di radiologia medica”, così come anche richiamato dal documento INAIL, che effettivamente afferma che il TSRM  “… più degli altri può contribuire ad evidenziare in modo efficace ed immediato il verificarsi di situazioni di emergenza o comunque anomale che insorgano nel corso dell’ordinaria attività diagnostica …” , dall’altra tali affermazioni, vista la pesante problematica della inequivocabile identificazione della responsabilità in caso di contenzioso oneroso davanti all'Autorità Giudiziaria, risultano troppo deboli allo scopo: la contraddizione sta proprio tra ciò che è previsto normativamente e ciò che, appunto, ordinariamente accade nelle radiologie di tutta Italia, ossia la già ben nota ed anacronistica “cessione di funzioni” su base delegata – formalmente estemporanea ma al contempo metodica – sussistente tra medico radiologo e TSRM.
 
Pertanto, ieratico imbarazzo su una conferma proveniente dallo stesso ordine TSRM-PSTRP di una raccomandazione (atto terzo) che adesso perviene addirittura da settori economici non istituzionali – a parte – gli annosi e forse noiosi nodi che restano da sciogliere, quindi, sono sempre quelli di un livello di autonomia professionale che non può mai basarsi esclusivamente su una pur autorevole base dottrinale. 
 
Ergo: da una parte i medici radiologi “dovrebbero” decidersi ad accogliere le istanze indicate dal famoso comma 566 della l. 190/2014, anche perché il livello di preparazione dei professionisti sanitari laureati TSRM (gruppo 2 ESCO + professionista specialista + professionista esperto) è certamente adeguato a far fronte alle responsabilità discendenti dalla compilazione di un questionario/consenso informato (ricordo una convergenza con i colleghi infermieri professionali: la diagnosi infermieristica) o dalla autonoma – ordinaria – conduzione di un esame diagnostico di branca radiologica; dall’altra i TSRM “dovrebbero”, più che attendere speranzosi che non si sciupi “l’occasione della sospensiva per una rilettura del Decreto”, decidersi ad intervenire urgentemente presso il Ministero della Salute a far modificare il proprio Decreto Ministeriale istitutivo del 26 settembre 1994, n. 746, soprattutto gli articoli 1 e 2 che veicolano pesantemente il proprio status, che persiste – dottrina e riletture a parte – al livello di “collaborazione” e giammai di professionista protagonista, titolare delle proprie azioni e conseguenti livelli di responsabilità professionali.
 
Calogero Spada
Dottore Magistrale
Specialista TSRM in Neuroradiologia

04 Dicembre 2018

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