Direzioni di struttura complessa nelle Aou: quando la “manifestazione di interesse” rischia di sostituire la legge

Direzioni di struttura complessa nelle Aou: quando la “manifestazione di interesse” rischia di sostituire la legge

Direzioni di struttura complessa nelle Aou: quando la “manifestazione di interesse” rischia di sostituire la legge

La manifestazione di interesse dell'Università Magna Graecia, riservata ai soli docenti, rischia di sostituire le pubbliche procedure di legge per la nomina dei direttori. Senza un atto istitutivo formale, l'Azienda potrebbe non essere una vera Aou, rendendo illegittima l'interferenza dell'Università.

La recente manifestazione di interesse del 20 aprile scorso pubblicata dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per l’individuazione del direttore di una struttura complessa a direzione universitaria presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” impone una riflessione che va oltre il caso specifico.

Non si tratta, infatti, di una questione meramente procedurale, ma di un tema strutturale che investe la legittimità stessa dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale.

Il quadro normativo è chiaro. L’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura complessa debbano essere conferiti dalle aziende sanitarie mediante procedure pubbliche, fondate su criteri predeterminati e gestite da apposite commissioni. Il DPR n. 484/1997 ha ulteriormente tipizzato tali procedure, rafforzandone i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito tali principi. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le procedure di conferimento degli incarichi apicali nel Servizio sanitario nazionale, pur caratterizzate da un’ampia discrezionalità tecnica, devono comunque rispettare i canoni dell’evidenza pubblica e non possono essere sostituite da meccanismi fiduciari o interni (Cons. Stato, sez. III, n. 2270/2017; n. 4506/2019). Tali principi risultano ulteriormente rafforzati dalla recente sentenza Cons. Stato, sez. III, n. 904/2026, che ha escluso la legittimità di meccanismi selettivi “paralleli” o preliminari idonei a condizionare l’esito della procedura pubblica prevista dall’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

È vero che, nel modello delle aziende ospedaliero-universitarie, si realizza un’integrazione tra attività assistenziale e accademica. Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 71/2001), tale integrazione non può tradursi in una sovrapposizione di competenze né in una deroga ai principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale.

In questo quadro, una procedura interna all’Università, riservata ai soli docenti e ricercatori dell’Ateneo e finalizzata a individuare il nominativo da proporre per la direzione di una struttura complessa, solleva interrogativi rilevanti. Se tale procedura assume carattere sostanzialmente selettivo e vincolante, essa rischia di porsi in contrasto con l’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e con il DPR 484/1997, configurando una forma di preselezione non prevista dall’ordinamento.

Ma il profilo più critico potrebbe essere ancora più radicale. La legittimità stessa dell’integrazione tra Università e azienda sanitaria presuppone infatti la corretta istituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria secondo le forme previste dall’ordinamento statale. In particolare, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha più volte evidenziato come tali enti si collochino in un ambito di competenza statale concorrente, richiedendo atti istitutivi conformi al quadro normativo nazionale.

In assenza di un atto istitutivo adottato nelle forme previste – quale un DPCM– si porrebbe un dubbio non meramente formale, ma sostanziale: quello della stessa configurabilità giuridica dell’azienda quale AOU. In altri termini, si potrebbe essere in presenza di una azienda ospedaliera qualificata come “universitaria” in via di fatto, ma priva del presupposto normativo che legittima il regime speciale di integrazione.

Le conseguenze, in tale ipotesi, sarebbero rilevanti. Verrebbe meno la base giuridica per attribuire all’Università un ruolo nella selezione dei direttori di struttura complessa, con conseguente applicazione integrale del regime ordinario previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/1992. Ogni forma di preselezione interna risulterebbe, pertanto, non solo inopportuna, ma potenzialmente illegittima.

In tal caso, non si sarebbe di fronte a una fisiologica collaborazione istituzionale, bensì a una indebita interferenza nelle competenze dell’azienda sanitaria, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Il rischio, in definitiva, è quello di una progressiva “internalizzazione” delle procedure di nomina, che finisce per svuotare di contenuto le garanzie di evidenza pubblica previste dalla legge. Un rischio che non riguarda soltanto un singolo caso, ma che chiama in causa la tenuta complessiva del sistema.

Per questo, appare necessario un chiarimento istituzionale: sia sulla legittimità delle singole procedure, sia – ove emergano criticità – sulla stessa configurazione giuridica delle aziende ospedaliero-universitarie coinvolte.

In gioco non vi è soltanto la correttezza formale degli atti, ma la credibilità del sistema di selezione della classe dirigente sanitaria.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

24 Aprile 2026

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