È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2026 l’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che dà attuazione al nuovo Piano strategico operativo di preparazione e risposta a una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico per il quinquennio 2025-2029.
L’intesa, siglata in Conferenza permanente il 30 aprile scorso (rep. atti n. 50/CSR), era attesa da mesi e arriva a poco più di un anno dalla scadenza del precedente PanFlu 2021-2023. Il piano, che sostituisce di fatto il quadro strategico precedente, si pone l’obiettivo di rafforzare la preparazione nazionale di fronte a minacce epidemiche future, in un momento in cui la comunità scientifica internazionale non esclude il ripetersi di eventi pandemici.
Le risorse destinate all’attuazione delle misure ammontano complessivamente a 500 milioni di euro per il triennio 2025-2027, ai quali si aggiungono ulteriori 300 milioni annui a decorrere dal 2027. Nello specifico: 50 milioni per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni annui dal 2027. Lo stanziamento è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 308, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024).
L’accordo prevede che le risorse siano ripartite tra le Regioni sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2024, come indicato nella tabella allegata (allegato B). Le Regioni dovranno utilizzare i fondi esclusivamente per le attività previste dal piano, con obblighi di rendicontazione e monitoraggio.
Una delle novità più rilevanti riguarda l’esclusione dalla ripartizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che dovranno attuare il piano con risorse proprie dei rispettivi bilanci, in conformità con la legislazione vigente. La Sicilia, come previsto dalla normativa, applicherà le quote di compartecipazione. Le Autonomie speciali saranno comunque tenute a trasmettere al Ministero della salute, entro il 28 febbraio di ogni anno a decorrere dal 2027, una relazione conoscitiva sullo stato di avanzamento delle attività del piano.
Il cronoprogramma è serrato. Entro novanta giorni dalla stipula dell’accordo, ogni Regione e Provincia autonoma dovrà trasmettere al Ministero della salute (Direzione generale delle emergenze sanitarie) la delibera di recepimento del piano, contenente il cronoprogramma per l’implementazione delle azioni minime (identificate con i codici RP201, RP202, RP203, RP601, RP602, RP603, RP604, RP605, RP702). Per le delibere dovrà essere utilizzato il format allegato (allegato C).
Entro nove mesi, invece, dovrà essere inviata una delibera integrativa che includa il cronoprogramma per le ulteriori azioni regionali. Per le fasi di allerta e risposta, le Regioni saranno tenute all’implementazione delle azioni specifiche descritte nell’allegato n. 2 del piano (“Azioni regionali”).
Il cuore del sistema di monitoraggio è il Comitato di coordinamento, istituito con decreto del direttore generale della Direzione generale delle emergenze sanitarie e composto da almeno tre rappresentanti del Ministero della salute e tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Il Comitato avrà il compito di valutare la coerenza delle delibere regionali e delle relazioni annuali rispetto ai contenuti del piano, esprimendo un parere tecnico che sarà determinante per l’erogazione dei fondi e per l’eventuale recupero degli stessi. I membri del Comitato non percepiranno compensi, gettoni di presenza o rimborsi.
Entro un anno dall’approvazione del piano, il Ministero della salute dovrà predisporre e presentare in Conferenza Stato-Regioni il documento attuativo sulla “Rimodulazione delle attività sanitarie da realizzarsi tempestivamente in fase di risposta con la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie” (N.4.1.3). Nelle stesse tempistiche, dovrà essere predisposto e presentato per l’approvazione alla Rete italiana di preparedness pandemica anche il documento “Scenari di impatto e adozione degli interventi non farmacologici” (N.3.1.1). Entro novanta giorni dall’accordo in Conferenza su questi documenti, le Regioni dovranno aggiornare i propri cronoprogrammi con le azioni dipendenti.
Il meccanismo di erogazione prevede una procedura articolata. Per la prima annualità (2025), il Ministero della salute trasmetterà al Ministero dell’economia e delle finanze la delibera regionale e la valutazione del Comitato di coordinamento, per consentire l’erogazione dei fondi alle Regioni che avranno superato la verifica. Per gli anni successivi, le Regioni dovranno presentare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione di attività e finanziaria relativa all’anno precedente, comprensiva delle spese sostenute e degli impegni di spesa, con la descrizione delle attività e degli obiettivi raggiunti. Il Ministero della salute, a seguito della valutazione del Comitato, trasmetterà le valutazioni al MEF entro il 30 aprile di ogni anno per l’erogazione delle risorse relative all’annualità corrispondente.