Quando parliamo di responsabilità sanitaria e danno erariale, ci troviamo storicamente di fronte a un delicato equilibrio: da un lato, l’esigenza di tutelare il cittadino e garantire il ristoro dei danni da malpractice; dall’altro, la necessità di garantire al medico la serenità operativa indispensabile per prendere decisioni cliniche complesse, spesso in condizioni di urgenza e incertezza, senza la scure della medicina difensiva.
La Legge Gelli-Bianco del 2017 aveva già tracciato un solco importante, calibrando la rivalsa della struttura e il giudizio della Corte dei Conti sul presupposto della colpa grave o del dolo, legando la valutazione delle condotte al rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.
Oggi, l’ingresso della riforma sulla responsabilità amministrativo-contabile – nota come Legge Foti – introduce nuovi elementi di riflessione che impattano direttamente sull’azione di rivalsa contabile nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie.
Il primo nodo concettuale riguarda la natura stessa della condotta.
La riconsiderazione e la ridefinizione dei confini della colpa grave operate dalla nuova normativa contabile nascono prioritariamente per superare la cosiddetta “paura della firma” nell’attività amministrativa e burocratica. Tuttavia, quando trasferiamo queste categorie giuridiche nel perimetro della sanità pubblica, emergono evidenti peculiarità.
L’atto medico non è una scelta discrezionale amministrativa o un provvedimento formale: è un’attività materiale, tecnico-scientifica, in cui la valutazione dell’errore gravissimo o inescusabile si fonda sullo scostamento ingiustificato dalle evidenze scientifiche e dalle tappe della diagnostica e della terapia. Pertanto, la giurisprudenza contabile sarà chiamata a un’opera di coordinamento ermeneutico non banale per integrare i criteri generali previsti dalla riforma con la specifica disciplina di settore della Legge 24/2017.
Il secondo aspetto, estremamente concreto, riguarda gli effetti quantitativi e patrimoniali della rivalsa erariale.
Come noto, la riforma interviene sui tetti e sui parametri di addebitabilità del danno a titolo di colpa grave. Prevedendo limiti percentuali al danno risarcibile e parametri ancorati alla retribuzione lorda del dipendente, il legislatore ridimensiona sensibilmente la portata economica della rivalsa azionata dalla Procura contabile o dalle strutture sanitarie pubbliche a seguito dell’avvenuto risarcimento al terzo danneggiato.
Cosa significa questo nella pratica?
1) Per il medico dipendente pubblico, significa una riduzione dell’esposizione patrimoniale personale e una mitigazione del rischio di sovra-indebitamento per eventi sanzionati a titolo di colpa grave.
2) Per le aziende sanitarie e il sistema pubblico, significa che una quota prevalente del carico economico dell’evento avverso resta definitivamente sul bilancio dell’ente o sui sistemi di autoassicurazione e copertura assicurativa, rendendo ancora più centrale la gestione preventiva del clinical risk management.
In conclusione, la riforma in materia di danno erariale rappresenta indubbiamente un tassello di rafforzamento dello “scudo” contro le forme più esasperate di medicina difensiva, incoraggiando un agire professionale guidato dall’appropriatezza clinica e non dal timore del contenzioso personale.
Tuttavia, la sfida che ci attende nei prossimi mesi e anni non è soltanto interpretativa, ma organizzativa:
– Da un lato, occorre che la giurisprudenza di merito della Corte dei Conti mantenga ferma la specificità della responsabilità medica, senza snaturare il valore delle linee guida ex art. 5 della Legge Gelli-Bianco.
– Dall’altro lato, le aziende sanitarie dovranno adeguare i propri modelli di gestione del rischio e i contratti assicurativi, consce che la limitazione della rivalsa erariale sul singolo professionista richiede strutture sempre più solide e trasparenti nell’istruttoria e nella prevenzione dell’errore.
Solo integrando la protezione del professionista con la rigorosa tutela della salute e della sicurezza delle cure potremo dire di aver raggiunto un reale equilibrio tra diritto alla salute, sostenibilità economica e serenità dell’agire medico.
Pasquale Giuseppe Macrì
Direttore Dipartimento Medicina Legale, Qualità e
Sicurezza delle Cure e Tutela dei Diritti in sanità
Direttore UOC Medicina Legale
Az. Usl Toscana Sud Est