Contratti. Firmata l’intesa con i sindacati. Per la Sanità un’area autonoma sia per il comparto che per la dirigenza. Ma dirigenti amministrativi, tecnici e professionali stanno con gli Enti locali

Contratti. Firmata l’intesa con i sindacati. Per la Sanità un’area autonoma sia per il comparto che per la dirigenza. Ma dirigenti amministrativi, tecnici e professionali stanno con gli Enti locali

Contratti. Firmata l’intesa con i sindacati. Per la Sanità un’area autonoma sia per il comparto che per la dirigenza. Ma dirigenti amministrativi, tecnici e professionali stanno con gli Enti locali
L'accordo è arrivato alle 4 di stamattina. Previsti 4 comparti: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Sanità. Per la dirigenza sanitaria c'è un'area specifica che non comprenderà però i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. Questi ultimi confluiranno nell'area Funzioni locali. Mentre dirigenti infermieri, dirigenti ostetriche, dirigenti tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione confluiscono nell'area della dirigenza sanitaria. IL TESTO DELL'INTESA

Una riunione fiume all'Aran per la definizione delle aree contrattuali del pubblico impiego. L'intesa con i sindacati si è attesa per tutta la giornata ma è arrivata solo alle 4 di martedì mattina.
 
Sul tavolo un testo che recepisce in linea di massima le indicazioni emerse dall'atto di indirizzo del ministro Madia. Un'intesa indispensabile per sbloccare finalmente l'avvio dei negoziati per i rinnovi dei contratti pubblici per gli anni 2016-2018. Rinnovo atteso ormai da 8 anni e reso ancora più necessario dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.
 
Secondo L'intesa saranno quattro le aree contrattuali per i compaerti della PA: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, e Sanità.
 
Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, si spiega all'articolo 6, comprende il personale non dirigente dipendente da Asl, Ao, Aou, Izs, Irccs, Rsa, Arpa, Agenas e Inmp. 
 
Quanto alla dirigenza, nell'intesa si specifica che l'area della dirigenza della sanità comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Sanità, ad esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che, come già previsto dalla riforma della Pa e ribadito nell'atto di indirizzo del febbraio scorso, rientreranno nell'area Funzioni locali.
 
Anche i dirigenti delle professioni sanitarie nell'area della dirigenza sanitaria. E' stato poi specificato che nell'area della dirigenza sanitaria sono compresi anche i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000 e cioè dirigenti infermieri, dirigenti ostetriche, dirigenti tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione. In proposito è stata anche approvata una nota a verbale della Cosmed dove si sottolinea che "Per dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000 si intendono, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, esclusivamente i vincitori di specifici concorsi dirigenziali svolti da soggetti in possesso dei requisiti di studio previsti dalla normativa per l'accesso alla dirigenza".
 
Fusioni e affiliazioni tra sindacati.
In considerazione del fatto che il contratto quadro modifica “in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione” è prevista una modalità transitoria e valevole solo per il triennio 2016-2018 per la rilevazione della rappresentatività.
 
Le misure si applicano per i comparti ‘Funzioni centrali’ e ‘Istruzione e Ricerca’ nonché a tutte le aree dirigenziali, compresa la sanità.
 
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo i sindacati “possono dar vita, mediante fusione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad essi vengono imputate”. Sempre entro i 30 giorni le organizzazioni sindacali dovranno trasmettere all’Aran “’idonea documentazione’, adottata dai competenti organi statutari”.
 
In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutari preposti, qualora prevista può intervenire ed essere inviata all’Aran entro e non oltre il 31 dicembre 2017, purché sia stata inviata documentazione che accerti l’aggregazione, seppur ancora non ratificata.
 
Qualora i sindacati non dovessero fornire la documentazione richiesta o non rispettassero le scadenze previste, ogni singola organizzazione “sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria al 31 dicembre 2014 e dei voti ottenuti alla elezioni RSU del 3-5 marzo 2015”.

05 Aprile 2016

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