Non si crei inutile confusione tra massofisioterapisti e massoterapisti

Non si crei inutile confusione tra massofisioterapisti e massoterapisti

Non si crei inutile confusione tra massofisioterapisti e massoterapisti

Gentile direttore,
il Comitato Europeo Massofisioterapisti esprime la propria contrarietà all’articolo 4, e relative modificazioni, degli emendamenti presentati alla Camera e riportati su questa testata lo scorso 12 ottobre. Emendamenti che hanno stravolto i testi iniziali, in cui la figura del massofisioterapista veniva tutelata nella sua interezza ed indivisibilità. Oggi ci troviamo difronte ad un documento ambiguo, confuso e per nulla risolutivo delle criticità in cui versano da oltre 20 anni i massofisioterapisti. Anzi, il contenuto si presta a creare nuove problematiche, pretendendo, retroattivamente, di fare piazza pulita dei diritti acquisiti dai massofisioterapisti diplomati dopo il 1999. Una legittima preoccupazione, che i massofisioterapisti già riconosciuti per legge, hanno il dovere di segnalare.
 
Ed ancora si parla di massofisioterapisti diplomati dopo il 1999 quando la giurisprudenza, di ogni ordine e grado finale, ha stabilito la sola esistenza del massofisioterapista quale figura equipollente.

Il massofisioterapista, con questo DDL, dovrebbe, paradossalmente, accettare di essere assorbito nella nuova figura del massoterapista diventando così operatore di interesse sanitario. Tale situazione dimostra pacificamente che ad oggi, per legge, i massofisioterapisti non sono operatori di interesse sanitario ma sanitari a tutti gli effetti. Non vorrei che tali modifiche al DDL fossero state apportate, o comunque suggerite, dalla pressione del Ministero della Salute che ancor oggi, non saprei dire quanto lecitamente anche in termini di pubblicità certamente ingannevole, definisce il massofisioterapista, sul proprio sito web, operatore di interesse sanitario pur non essendo ancora legge il DDL Lorenzin.
 
Tale dubbio mi viene rispolverando le memorie del Ministero della Salute il cui contenuto è allo stesso tempo tendenzioso ed in malafede. Un altro aspetto paradossale sia per logica che per diritto è il seguente: non si comprende come la nuova figura del massoterapista- operatore di interesse sanitario- possa assorbire tre figure operanti attualmente con status operativi profondamente diversi. Una è un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie ( massaggiatore capo bagnino), e le altre due professioni sanitarie (massofisioterapista e terapista della riabilitazione).
 
L’articolo 4, e relative modificazioni, mette a nudo un altro tema: quello dell’IVA. Premetto che qualche anno fa il Dott. Vincenzo Busa, allora Direttore della Direzione centrale affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un intervento ufficiale del 2013 indicò tra le controversie da abbandonare, da parte degli Uffici periferici, proprio quelle relative all’IVA dei massofisioterapisti. Ma l’aspetto che mi sorprende maggiormente, del DDL Lorenzin, è che le operazioni rilevanti ai fini IVA sarebbero disciplinate da un Decreto Ministeriale ( D.M.17.05.2002)- fonte di rango inferiore – e non, più correttamente, dal DPR 633-1972.
 
Mentre il DPR 633-1972 pone l’attenzione esclusivamente sull’esenzione delle prestazioni sanitarie, il DM 17.05.2002 vorrebbe che l’esenzione IVA dipendesse dal possesso di un titolo. In ogni caso si apprezza la volontà di sistemare le questioni che riguardano i massofisioterapisti anche se i “provvedimenti” in esame devono essere profondamente modificati in quanto attualmente inaccettabili. Ad esempio si vorrebbe che: la nuova figura del massoterapista non assorba nessuna figura sanitaria ivi compresa quella del massofisioterapista.

Il massoterapista è semplicemente una nuova figura e basta!

Di conseguenza il massofisioterapista, continuerà a svolgere le proprie competenze come da art. 1 della legge n.42 del 1999 quale figura sanitaria ad esaurimento in virtù dell’abrogazione della legge n.403 del 1971. Ai fini IVA, le prestazioni dei massofisioterapisti rientrano, da sempre, nel DPR 633-1972 come ampiamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione Tributaria, e di conseguenza la figura rientra nel D.M. 17.05.2002. Dunque, il Comitato vorrebbe- in comune accordo con le sigle AIMTES e SIMMAS – una maggiore chiarezza, del DDL Lorenzin, intervenendo sui punti critici suggeriti.
 
D’altro canto, l’intento del DDL, ed ancor più dell’On. Marazziti a cui rivolgo l’ennesima e forse ultima esortazione, è quello di dissipare le preoccupazioni legittime di professioni, come quella del massofisioterapista, già riconosciute per legge. E per concludere, sarebbe altresì opportuno apportare una modifica alla denominazione della nuova figura del massoterapista, che per assonanza si presta a generare confusione con la professione sanitaria del massofisioterapista. Anche quest’ ultimo sforzo non richiede capacità creative particolari ma solo buona volontà e soprattutto buona fede.
 
Cosma Francesco Paracchini
Presidente del CEM

17 Ottobre 2017

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