Covid. Obbligo vaccinazione per tutti gli over 50 e nuove norme per i casi positivi a scuola. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta

Covid. Obbligo vaccinazione per tutti gli over 50 e nuove norme per i casi positivi a scuola. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta

Covid. Obbligo vaccinazione per tutti gli over 50 e nuove norme per i casi positivi a scuola. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicato sulla Gazzetta del 7 gennaio il decreto approvato dal Governo lo scorso 5 gennaio. Sanzione di 100 euro per chi non si vaccina e multa da 600 a 1.500 euro per i lavoratori ultracinquantenni che accedono al lavoro non vaccinati. Per loro anche sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione. Per la scuola misure diverse per scuole per l'infanzia, elementari, medie e superiori. IL DECRETO.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio il decreto legge approvato il 5 gennaio dal Consiglio di ministri che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 residenti in Italia.
 
La norma è entrata in vigore oggi ed è valida fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro che non hanno ancora compiuto i 50 anni ma li compiranno entro la data di vigenza del provvedimento.
 
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà quindi necessario il Green Pass Rafforzato (solo vaccinati o guariti) per l’accesso ai luoghi di lavoroa far data dal 15 febbraio prossimo.
 
Per chi non si vaccina è prevista una multa di 100 euro che, secondo quanto spiegato da fonti di Palazzo Chigi, verrà comminata una tantum. Questa sanzione amministrativa pecuniaria verrà somministrata nei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; 
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; 
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid.
 
L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. Le entrate derivanti da questa sanzione sono periodicamente versate al Fondo emergenze nazionali.
 
Sanzioni diverse
, invece, per i lavoratori ultracinquantenni che dovessero accedere al lavoro senza vaccinazione: la sanzione è fissata tra 600 e 1.500 euro oltre alla sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione.
 
Il decreto stabilisce anche l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale delle Università senza limiti di età a partire quindi dal 18° anno come già previsto per i sanitari e le altre categorie già oggi soggette all’obbligo vaccinale.

È poi esteso l’obbligo di Green Pass con tampone a coloro che accedono ai servizi alla persona e a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali e anche per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
 
Per la scuola cambiano le procedure per la quarantena in caso di casi positivi tra gli alunni con misure diverse per tipologia di scuola:
 
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
 
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
 
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

08 Gennaio 2022

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