Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 07 OTTOBRE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Decreto Covid. Sì al vaccino obbligatorio per i sanitari e allo ‘scudo’ giuridico, ma solo per i vaccinatori. Scuole primarie aperte anche in zona rossa. Fino al 30 aprile Italia solo rossa o arancione ma si potrà cambiare colore in base ai dati e ai vaccini effettuati


In caso di accertata mancata vaccinazione, per gli operatori sanitari si prevede la sospensione dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Covid. Tolta ai governatori la possibilità di introdurre misure restrittive su scuole primarie e dell'infanzia. Prorogate a fine aprile le restrizioni in vigore ma se i casi scendono e i vaccini salgono si apre alla possibilità di andare in giallo. LA BOZZA

31 MAR - Obbligo di vaccinazione contro il Covid per il personale sanitario. Niente zona gialla anche per tutto il prossimo mese di aprile. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, infatti, si continueranno ad applicare le misure restrittive previste dal decreto dello scorso 2 marzo 2021 che prevedono che anche le realtà con dati da zona gialla adottino le misure della zona arancione. Tuttavia, in caso di calo dei contagi e accelerazione della campagna vaccinale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si prevede la possibilità di un allentamento delle restrizioni per le regioni con situazione da zona gialla. Studenti delle scuole primarie e dell'infanzia sempre in presenza, anche in zona rossa, senza possibilità da parte dei presidente di Regione di introdurre misure restrittive.
 
Questo, in sintesi, quanto prevede la bozza del Decreto Covid approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri.
 
La zona rossa si continuerà ad applicare anche alle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. 
 
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni potranno disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
 
In zona arancione sarà consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
 
Per i territori che si collocano in zona gialla si applicano, come abbiamo detto, le misure stabilite per la zona arancione ma in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto prevede l'adozione di possibili determinazioni in deroga al passaggio in automatico in zona arancione.

 
Scuole fino alle prima media aperte anche in zona rossa. Come dicevamo, dal 7 aprile al 30 aprile 2021 verrà assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Questa disposizione non potrà essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni.
 
Nello stesso periodo, nelle zone rosse le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialle o arancioni le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno integralmente in presenza. Nelle zone gialle e arancioni le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza. 
 
Si specifica infine che sull’intero territorio nazionale resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
Scudo penale per i sanitari vaccinatori. Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.
 
Vaccino Covid obbligatorio per tutti i sanitari. Nel testo si spiega poi come, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
 
Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, altresì, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.
 
Le sanzioni per l'operatore sanitario che non si vaccina. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.
 
Consenso alla vaccinazione per le persone incapaci. Vengono estese le previsioni in materia di manifestazione del consenso, a mezzo del tutore, curatore o amministratore di sostegno, alla somministrazione del vaccino anti-Sars- CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, anche a persone in stato di incapacità naturale non ricoverate. Si stabilisce quindi che, nei confronti di questi soggetti incapaci, assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all’inoculazione del vaccino anti-Sars- CoV-2, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell’interessato o un suo delegato. 

31 marzo 2021
© Riproduzione riservata
Allegati:

spacer Decreto Covid

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy