Decreto liberalizzazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco le norme sulle farmacie

Decreto liberalizzazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco le norme sulle farmacie

Decreto liberalizzazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco le norme sulle farmacie
Il decreto legge "Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle infrastrutture e la competitività" è stato pubblicato sulla Gazzetta. Leggi l'articolo 11 sulle farmacie. Ecco la sintesi delle nuove norme.

Porta il n. 1 del 2012 il decreto legge sulle liberalizzazioni pubblicato sul supplemento ordinario n.18 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012.
 
Ecco una sintesi, punto per punto, dei provvedimenti per le farmacie contenute nell'articolo 11 riguardante il "Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della somministrazione dei farmaci".

 
Comma 1 – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti, con il calcolo dei resti, nei comuni con più di 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.

Comma 2 – Concorso straordinario
La disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revisione straordinaria delle pianta organica sulla base del nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune. L’adempimento di tale previsione è soggetto alla verifica annuale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale. Oltre alle disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche e alle disposizioni previste dal presente articolo, al concorso straordinario si applicano le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

Comma 3  – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio
E’ introdotta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire sedi farmaceutiche aggiuntive:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle  stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,  servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 
 
Comma 4 – Prelazione dei Comuni
Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Comma 5 – Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia
E’ stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti. In tale caso, la sede assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte dei vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.

Comma 6 – Orari e sconti
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono inoltre praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. Tali sconti si applicano a tutti i medicinali, anche di fascia A, erogati in regime privato che, secondo gli ultimi dati del Rapporto Osmed, rappresentano il 6,9% del totale della fascia A, con una spesa a carico del cittadino di 895 milioni di euro nel 2010.

Comma 7 – Commissario di Governo
Nelle Regioni in cui non sia stata approvata la pianta organica e bandito il concorso straordinario entro i termini previsti dall’articolo 2, il Governo esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario con il compito di espletare le procedure.
 
Comma 8 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione.

Comma 9 – Farmaci equivalenti 
Il farmacista sarà tenuto sempre a sostituire la specialità medicinale con l'equivalente a prezzo più basso a meno che il medico non abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità, salvo diversa richiesta del paziente. Viene inoltre specificato che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche di quelli prescritti e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, è possibile "solo su espressa richiesta dell'assistito" e previa corresponsione da parte dello stesso della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.

 
Comma 10 – Fascia C senza ricetta vendibile negli esercizi commerciali
I farmaci di fascia C, oggetto del delisting previsto dal decreto “Salva Italia” e che diventeranno vendibili anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione non potranno però essere accessibili direttamente al pubblico.

Comma 11 – Fondo di solidarietà per le farmacie dei piccoli Comuni
Presso l’Enpaf sarà istituito fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall’ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al 150% per cento del reddito netto conseguibile da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. Le modalità di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 12 – Più personale nelle farmacie ad alto fatturato
Saranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico superati i quali i titolari delle farmacie stesse hanno l’obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. Tali livelli saranno oggetto di un decreto del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

25 Gennaio 2012

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