La legge sulla concorrenza non penalizza concorsi e società farmaceutiche, ma resta l’incompatibilità per i medici. Il parere del Consiglio di Stato sui quesiti del ministero

La legge sulla concorrenza non penalizza concorsi e società farmaceutiche, ma resta l’incompatibilità per i medici. Il parere del Consiglio di Stato sui quesiti del ministero

La legge sulla concorrenza non penalizza concorsi e società farmaceutiche, ma resta l’incompatibilità per i medici. Il parere del Consiglio di Stato sui quesiti del ministero
Il Consiglio di Stato, rispondendo ai quesiti del ministero della Salute sull’applicazione della norma (in particolare sulle disposizioni che riguardano il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria, e il relativo regime di incompatibilità) non ha rilevato nuovi ostacoli posti dalla norma del 2017. Unica eccezione la conferma dell'incompatibilità per i medici a far parte delle società che gestiscono farmacie. IL PARERE.

La legge sulla concorrenza (124/2017) non pone nuovi vincoli alle farmacie. Il Consiglio di Stato, rispondendo ai quesiti del ministero della Salute sull’applicazione della norma (in particolare sulle disposizioni che riguardano il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria, e il relativo regime di incompatibilità) ha chiarito infatti anzitutto che la legge consente la proprietà a qualsiasi tipologia di società.

Poi, sulla possibilità da parte dei farmacisti vincitori in forma associata di costituire una società di capitali, la Commissione speciale dei giudici di Palazzo Spada sottolinea che già la norma che istituiva i concorsi straordinari aveva immaginato la forma associata, anche se subordinata ad alcuni vincoli che pongono ora “perplessità sia in merito alla generale ammissibilità della costituzione di società di capitali da parte di vincitori in forma associata prima della scadenza del prescritto periodo triennale, sia in ordine alla specifica tipologia di società che, nella propria forma tipica, potrebbe non garantire la gestione ‘su base paritaria’, sia infine in relazione alla possibilità di partecipazione sociale da parte di non farmacisti o farmacisti non vincitori, che potrebbe inficiare il rispetto della permanenza almeno triennale del vincolo”.

Ma la Commissione ha sottolineato il principio di liberalizzazione della norma e ha affermato che la prima, quella del 2012, mirava a disciplinare “l’acquisto originario”, mentre la legge sulla Concorrenza “le successive vicende della titolarità”.

In conclusione non c’è contrasto “operando le due discipline su piani differenti”. E ne consegue “la possibilità per i vincitori del concorso straordinario in forma associata di costituire qualunque forma di società, anche di capitali ed anche senza attendere il triennio dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, di non far entrare come socio qualunque terzo (anche farmacisti non vincitori e non farmacisti) e di applicare il vincolo della gestione su base paritaria solo ai professionisti che partecipano alla gestione, ma non anche alla società dagli stessi costituita”.

Inoltre il Consiglio di Stato ha precisato che “la forma societaria di cui al novellato articolo 7, comma 1, della legge n. 362 del 1991 può riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario”.

Sulla terza questione, quella che riguarda i non farmacisti, secondo la Commissione “dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti”.

Diverso invece il parere sull’incompatibilità della professione medica. Il Consiglio di Stato ritiene “preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale”.

Infine, la Commissione ha dichiarato di non trovare “motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario. Del resto, le disposizioni richiamate non distinguono tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario”.

08 Gennaio 2018

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