Liberalizzazioni. Senato: “No all’apertura di troppe farmacie. Alzare quorum a 3.500”

Liberalizzazioni. Senato: “No all’apertura di troppe farmacie. Alzare quorum a 3.500”

Liberalizzazioni. Senato: “No all’apertura di troppe farmacie. Alzare quorum a 3.500”
Non 3.000 come previsto dal decreto, ma 3.500. E’ questo il quorum farmacie/abitanti chiesto dalla commissione Igiene e Sanità nel parere espresso ieri al decreto liberalizzazioni. E anche per la commissione Affari Costituzionali il numero di nuove farmacie va limitato.

Il quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti stabilito dal Governo nel decreto Cresci Italia è troppo basso. Ne sono convinte la commissione Igiene e Sanità e la commissione Affari Costituzionali del Senato, che approvando ieri il parere favorevole sul decreto hanno però espresso diverse osservazioni all'art. 11, la prima delle quali riferita proprio alla necessità di alzare il quorum.
 
Che per la commissione Igiene e Sanità dovrebbe essere di “3.500 abitanti e computando la popolazione eccedente rispetto a tale parametro soltanto qualora sia superiore al 50 per cento del quorum e comunque tenendo conto della media europea”. Anche per la commissione Affari Costituzionali il numero di nuove farmacie da aprire va limitato, perché “un eccesso di punti vendita rischierebbe di risolversi in una contrazione dell’offerta, con l’uscita delle farmacie più deboli del mercato e conseguente penalizzazione degli utenti che risiedono nelle zone meno appetibili, ove la sopravvivenza degli esercizi sarebbe maggiormente a rischio".
 
La commissione Igiene e Sanità non si è fermata qui. E osserva come anche l’apertura di nuove farmacie in particolari strutture, prevista dal comma 3 dell’articolo 11, debba avvenire “nel rispetto del quorum” di 3.500 abitanti “con il limite del 15 per cento da computarsi in ambito regionale  sul totale della farmacie di nuova apertura”.

La commissione si sofferma quindi su molti aspetti del comma 2. A partire dai tempi previsti per l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, che le Regioni devono effettuare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tempi che la commissione ritiene “inapplicabili” perché “ristrettissimi”, chiedendo, quindi, un prolungamento del termine per l’approvazione della pianta organica ad “almeno 180 giorni”. Inoltre, osserva la commissione, “non si comprende per quale ragione le sanzioni per le eventuali inadempienze debbano avere ripercussioni sulle Regioni che si vedrebbero private dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, essendo già prevista in caso di inadempienza la figura del commissario ad acta”. Sempre al comma 2, rispetto alla sospensione del diritto di prelazione da parte del Comune, secondo la XII commissione “occorre prevedere l'esercizio di tale diritto nel limite del 25 per cento, con contestuale soppressione del comma 4”.

Inoltre, per la commissione “occorre salvaguardare oltre ai concorsi per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, anche quelli per cui siano state già fissate le date per l’espletamento delle prove, siano essi per sedi che per graduatoria. In tal modo si salverebbero i concorsi oramai in dirittura d’arrivo, si semplificherebbero i concorsi futuri e si salvaguarderebbero quegli uffici regionali che hanno speso migliaia di ore nel lavoro di istruttoria che, in caso di annullamento del concorso, andrebbero perdute e poi replicate  per la nuova procedura”.

Per  velocizzare le procedure concorsuali, secondo la commissione Igiene e Sanità “occorre prevederne l'espletamento con la sola valutazione dei titoli ed il limite di partecipazione a 60 anni”.
Osservazioni infine al comma 5, “al fine di favorire l'accesso dei giovani alla titolarità delle farmacie, limitando la facoltà di concorrere alla titolarità in associazione ai farmacisti di età inferiore ai 40 anni”. Per la commissione Igiene e Sanità, inoltre, “occorre sostituire la previsione del punteggio con esplicito rinvio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994 n. 298”.
 
Anche la commissione Affari Costituzionali non si è limitata ad esprimere osservazioni sul comma 1. Critiche sono arrivate al comma 6 dell’art. 11 che liberalizza l'apertura delle farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori. “Anche in questo caso, infatti – afferma la I commissione del Senato -, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'accentuazione di una forma di concorrenza delle farmacie, basato sul prolungamento degli orari di chiusura, potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori, alterando la rete capillare delle farmacie e quindi, indirettamente, comprimendo il diritto costituzionale alla salute”.

Riguardo alla possibile interferenza dello Stato nelle competenze regionali rispetto all’indizione di concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, la commissione rileva che “un intervento del legislatore statale può fondarsi sulla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di tutela della salute: la Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che l'attività economica di vendita dei farmaci mira a tutelare il diritto costituzionale alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, risultando marginale sia il carattere professionale sia la natura commerciale dell'attività svolta del farmacista. Pertanto – conclude il parere della commissione sull’art. 11 – , la previsione, da parte della legge statale, dell'obbligo, in capo alle Regioni e alle Province autonome, di indire un concorso straordinario (comma 2) non integra lesione della potestà legislativa concorrente riconosciuta alla Regioni, esclusivamente nel presupposto che lo Stato si limiti alla fissazione dei princìpi fondamentali della relativa disciplina”.

 

09 Febbraio 2012

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