Responsabilità professionale. Assicurazione obbligatoria per tutti. Per dipendenti e liberi professionisti, Asl e strutture private. Sì all’emendamento Gelli in Commissione 

Responsabilità professionale. Assicurazione obbligatoria per tutti. Per dipendenti e liberi professionisti, Asl e strutture private. Sì all’emendamento Gelli in Commissione 

Responsabilità professionale. Assicurazione obbligatoria per tutti. Per dipendenti e liberi professionisti, Asl e strutture private. Sì all’emendamento Gelli in Commissione 
Approvato, inoltre, nel pomeriggio di oggi l'emendamento che disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. Infine, presentati due nuovi emendamenti del relatore riguardanti, rispettivamente, l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria (9.50), e la nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (10.50).

La commissione Affari Sociali della Camera, nella seduta di ieri, ha approvato l’emendamento 8.50 al disegno di legge sulla responsabilità professionale presentato lo scorso venerdì dal relatore, Federico Gelli (Pd), interamente sostitutivo dell’articolo 8 in tema di obbligo di assicurazione.

In particolare, nel testo approvato viene previsto l'obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.
 
Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Sempre nella giornata di ieri, Federico Gelli ha poi depositato l’emendamento 10.50, interamente sostitutivo dell’articolo 10 che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel nuovo testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche. 
 
Passando alla riunione odierna della XII commissione, è stato approvato l’emendamento del relatore 8.10 in tema di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice.
 
Infine, sempre nel pomeriggio di oggi, Gelli ha depositato l'emendamento 9.50 che istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che il Fondo dovrà essere costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria saranno tenute a versare annualmente alla Consap un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo sarà determinata e aggiornata con cadenza annuale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Regioni.
 
Domani alle ore 12 scadranno i termini per la presentazione dei sub emendamenti all'articolo 9 riformulato depositato oggi dal relatore. Nel pomeriggio, salvo imprevisti, la commissione dovrebbe dunque procedere alle votazioni degli ultimi due articoli (9 e 10) per poi licenziare in via definitiva il testo.
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

18 Novembre 2015

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