Riforma professioni sanitarie. Più flessibilità per medici e infermieri, revisione tetto di spesa per il personale, nuovo status per gli specializzandi. Ecco gli emendamenti della maggioranza
Si punta a superare l’incompatibilità per i professionisti del Ssn, a introdurre piani di retention per gli infermieri e a definire un nuovo inquadramento giuridico per gli specializzandi. Prevista anche l’equiparazione dei requisiti di accesso alla dirigenza per chi ha dottorato o specializzazione.
La maggioranza ha depositato in Commissione Affari sociali alla Camera un pacchetto di emendamenti al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie: dalla carenza di personale alla rigidità dei vincoli di incompatibilità, dallo status giuridico degli specializzandi alla necessità di trattenere i professionisti nei servizi.
Uno dei filoni più rilevanti riguarda il superamento dei vincoli di incompatibilità. Con l’emendamento 3.24, si propone di consentire ai medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati al di fuori dell’orario di lavoro, previa comunicazione all’azienda di appartenenza. Una misura analoga, con l’emendamento 3.38, viene estesa al personale non dirigenziale infermieristico, ostetrico e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’obiettivo è favorire l’integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell’assistenza, senza però intaccare i doveri d’ufficio e la sicurezza delle cure.
Sul fronte della dirigenza medica, l’emendamento 3.37 punta a superare la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività, introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale legati al merito, alla produttività e alla qualità delle prestazioni, con un’attenzione specifica alla riduzione delle liste d’attesa.
Un altro capitolo fondamentale riguarda i medici in formazione specialistica. L’emendamento 3.26 propone di riconoscere loro uno specifico status giuridico, coerente con la natura formativa e professionalizzante dell’attività svolta e con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte. L’emendamento 3.3, invece, mira a riordinare le forme di lavoro flessibile per gli specializzandi (estendendo la platea oltre i medici) e a sviluppare una metodologia comune di pianificazione del numero di specializzandi per ciascuna specializzazione sanitaria.
Per quanto riguarda la professione infermieristica, l’emendamento 3.42 introduce misure strutturali per favorire il mantenimento in servizio: piani di retention che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale. Viene inoltre disciplinato il reclutamento internazionale di personale sanitario, uscendo dalla logica emergenziale e prevedendo il rispetto del Codice di condotta dell’Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche.
Sul piano organizzativo, l’emendamento 3.63 propone la revisione del tetto di spesa per il personale sanitario delle aziende e degli enti del Ssn, per far fronte alla carenza di organici e assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. L’emendamento 3.62 punta a riordinare la disciplina delle indennità correlate a specifici ambiti assistenziali e dei regimi di tassazione agevolata per il lavoro straordinario.
Un intervento significativo riguarda anche i massofisioterapisti. Con l’emendamento 4.01 si istituisce un piano nazionale di integrazione formativa per coloro che hanno conseguito il diploma triennale dopo il 19 marzo 1999 e sono iscritti agli elenchi speciali, con almeno 36 mesi di attività lavorativa entro il 30 giugno 2026. Il piano, definito con decreto dei Ministeri della salute e dell’Università, prevede una valutazione individuale del curriculum e dell’esperienza e l’acquisizione di crediti formativi per ottenere l’equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia. Gli elenchi speciali saranno chiusi definitivamente il 31 dicembre 2030.
Tra le altre disposizioni di rilievo, l’emendamento 6.06 modifica i requisiti di accesso alla dirigenza del Ssn per i ruoli professionale, tecnico e amministrativo, consentendo ai candidati in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione di partecipare ai concorsi con almeno tre anni di servizio effettivo, in deroga al requisito ordinario di cinque anni. L’emendamento 7.01, infine, consente la reiscrizione all’albo per il sanitario radiato per fatti non dolosi connessi alla pandemia, a condizione che sia ancora pendente il ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (e, in caso di condanna penale, dopo la riabilitazione).
Di seguito, più nel dettaglio, gli emendamenti di maggioranza depositati.
Emendamento 3.3. Riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per l’impiego degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di formazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non più dunque solo medici. Di conseguenza, si punta a promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione e previsione del numero di specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione sanitaria.
3.24. Al comma 1 si aggiunge la lettera a-bis) con la quale si punta a superare il regime di incompatibilità per favorire l’integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera, prevedendo che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possano svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d’ufficio e previa comunicazione all’amministrazione o all’azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.
3.26. Al comma 1 aggiungere la lettera a-bis) per prevedere misure volte a garantire la trasformazione dell’inquadramento giuridico del medico in formazione specialistica, assicurando il riconoscimento di uno specifico status giuridico coerente con la natura formativa e professionalizzante dell’attività svolta, nonché con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte nell’ambito del Ssn.
3.37. Al comma 1 aggiungere la lettera b-bis) per prevedere la revisione organica della disciplina dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, superando la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività e introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale che valorizzino il merito, la produttività e la qualità delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività professionale, anche orientando i sistemi premianti al conseguimento di obiettivi di salute e di riduzione delle liste d’attesa.
3.38. Al comma 1 aggiungere la lettera b–bis) per prevedere il superamento del vincolo di incompatibilità per il personale non dirigenziale appartenente alle professioni infermieristiche e ostetriche nonché alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, consentendo lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali al di fuori dell’orario di servizio.
3.42. Al comma 1 sostituire la lettera c) con un nuovo testo in modo da favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l’adozione di piani strutturali di retention che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale, e disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario uscendo dalla logica emergenziale, garantendo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dell’Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche, l’iscrizione agli Ordini professionali e l’obbligo di formazione continua, superando definitivamente il regime delle deroghe al riconoscimento dei titoli.
3.62. Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis) al fine di riordinare e armonizzare la disciplina delle indennità correlate a specifici ambiti assistenziali o a particolari condizioni di lavoro del personale sanitario, nonché dei regimi di tassazione agevolata applicabili ai compensi per lavoro straordinario del medesimo personale, valutando anche l’estensione dell’ambito di applicazione soggettiva di tali indennità e agevolazioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi di equità fiscale e parità di trattamento.
3.63. Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis) per prevedere misure volte alla revisione del tetto di spesa per il personale sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera e territoriale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
3.88. Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere f-bis) così da prevedere l’erogazione delle indennità di specificità medico veterinaria e sanitaria al di fuori della contrattazione collettiva; f-ter) per prevedere l’estensione ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale quanto già previsto per i dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità in tea di compensi per le prestazioni aggiuntive.
3.97 e 3.98. Al comma 1 aggiungere la lettera g-bis) al fine di prevedere la riorganizzazione dipartimentale territoriale del sistema di emergenza-urgenza 118, assicurandone l’integrazione con la rete ospedaliera e con l’assistenza territoriale, nonché la valorizzazione delle professioni sanitarie coinvolte, anche attraverso la definizione di modelli organizzativi che favoriscano la stabilità del personale, la sicurezza degli operatori e il riconoscimento delle competenze professionali.
3.99. Al comma 1 aggiungere la lettera g-bis) per favorire, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento diretto del personale infermieristico attraverso contratti di collaborazione libero-professionale.
3.117. Al comma 1 aggiungere la lettera g-bis) definire criteri uniformi di inquadramento professionale, tutele, rappresentanza sindacale e trattamento economico per il personale operante presso le strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, promuovendo l’armonizzazione dei contratti collettivi applicabili, prevenendo fenomeni di dumping contrattuale riconoscendo il ruolo del personale nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in coerenza con il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale e con gli standard qualitativi richiesti.
4.16. Al comma 1 aggiungere la lettera a-bis) al fine di prevedere il rafforzamento del ruolo delle professioni sanitarie della riabilitazione nell’ambito dell’assistenza territoriale e domiciliare, anche attraverso il loro pieno coinvolgimento nei percorsi dell’assistenza domiciliare integrata e nelle Case della comunità, in coerenza con l’evoluzione demografica in atto e con le migliori pratiche internazionali.
4.39. Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere: c-bis) promuovere l’attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all’acquisizione di competenze nell’uso degli strumenti di intelligenza artificiale applicati all’ambito sanitario, in coerenza con la strategia di sistema di cui alla lettera c);
c-ter) prevedere che il possesso degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di cui alla lettera c-bis) costituisca elemento qualificante ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale, del conferimento degli incarichi di direzione e dell’iscrizione negli elenchi di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità.
4.43. Al comma 1 aggiungere la lettera d-bis) per definire, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, indirizzi di chiarimento del profilo professionale dell’osteopata e dei relativi ambiti di intervento, volti a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nonché prevedere modelli organizzativi per l’inserimento progressivo dell’osteopata nei setting territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale e presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, promuovendone l’integrazione nei team multiprofessionali e nei percorsi assistenziali, previsti dagli standard dell’assistenza territoriale anche mediante protocolli operativi di raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e con il Piano nazionale della cronicità, nel rispetto dei profili di competenza delle altre professioni sanitarie e della sicurezza delle cure.
4.01. Si introduce un articolo 4-bis per disciplina reun piano nazionale di integrazione formativa per i massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma triennale dopo il 19 marzo 1999 e sono iscritti agli elenchi speciali degli ordini professionali, con almeno 36 mesi di attività lavorativa entro il 30 giugno 2026.
Il piano, definito con decreto dei Ministeri della salute e dell’Università, prevede una valutazione individuale del curriculum e dell’esperienza, stabilendo i crediti formativi da acquisire all’università per ottenere l’equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia. Le aree disciplinari interessate sono scienze biomediche, scienze cliniche, metodologia della riabilitazione, etica e deontologia professionale.
Gli elenchi speciali saranno chiusi definitivamente il 31 dicembre 2030.
Il superamento del piano consente di: esercitare la professione su tutto il territorio nazionale (subordinata o autonoma); iscriversi all’Albo dei fisioterapisti; accedere a percorsi di formazione post-base e specialistica.
5.11. Ridefinire il percorso formativo nella medicina in generale, anche con riferimento alle patologie croniche, inclusa l’obesità.
5.19 e 5.21. Al comma 1 aggiungere la lettera a-bis al fine di aggiornare, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e delle società scientifiche di settore, la formazione nell’ambito della riabilitazione neurologica e della neurologia interventistica applicata alla gestione dell’ictus.
5.32. Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero 4): alla professione sanitaria di psicologo, per la definizione di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l’assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell’emergenza-urgenza, garantendo in ogni caso la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
5.36. Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero 4): alla professione sanitaria dello psicologo psicoterapeuta per corrispondere all’esigenza di inserire la figura specialistica dello psico-oncologo, definendone le competenze specifiche e il percorso formativo post-specialistico certificato dal Ministero della salute.
5.40. Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero 4): alla professione sanitaria di infermiere, per corrispondere all’esigenza di disporre di professionisti specialisti con specifiche competenze in risposta ai complessi bisogni di salute nel quadro epidemiologico e di invecchiamento della popolazione.
5.04. L’articolo definisce i princìpi e criteri direttivi per la formazione universitaria e i tirocini delle professioni sanitarie di recente istituzione, nell’ambito di una delega al Governo.
Le principali disposizioni prevedono:
– la definizione, su proposta del Ministro della salute, di criteri e standard nazionali per l’accreditamento di una rete di sedi formative e tirocini clinico-pratici presso strutture del Servizio sanitario nazionale (aziende ed enti, Iccs, policlinici universitari, Case della Comunità, strutture pubbliche e private accreditate), garantendo uniformità in termini di qualità, sicurezza, tutoraggio e supervisione;
– la progressiva attivazione di ambulatori e servizi dedicati presso policlinici universitari e servizi territoriali, funzionali allo svolgimento dei tirocini e all’integrazione multiprofessionale, nel rispetto delle competenze professionali e dei modelli organizzativi regionali;
– la previsione di protocolli operativi di collaborazione e supervisione multiprofessionale per tutelare studenti e cittadini, assicurando coerenza tra obiettivi formativi, setting di tirocinio e percorsi assistenziali (Pdta), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.12. Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente a-bis): prevedere la costituzione dell’Ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione, articolato in ordini territoriali e Federazione nazionale, nonché il riassetto degli ordini esistenti afferenti alle medesime professioni, al fine di assicurare adeguata rappresentanza e valorizzazione delle professioni dell’area riabilitativa.
6.14. Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente a-bis): prevedere la revisione della disciplina delle Commissioni d’albo nazionali, attribuendo alle medesime autonomia funzionale e poteri di rappresentanza esterna, ivi inclusa la partecipazione diretta ai tavoli tecnici ministeriali e istituzionali, nelle materie attinenti alla specifica area professionale.
6.23. Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera b-bis): adottare misure volte a garantire la consultazione e l’effettiva partecipazione delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie nei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle scelte di politica della salute.
6.01. L’articolo definisce i princìpi e criteri direttivi specifici per la corretta applicazione del principio dell’equo compenso per medici chirurghi e odontoiatri, nell’ambito di una delega al Governo.
Le principali disposizioni prevedono:
– l’applicazione della legge n. 49 del 2023 (sull’equo compenso) ai rapporti professionali regolati da convenzioni per lo svolgimento di attività professionali in favore di persone fisiche, con riferimento alla prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile;
– la costituzione di un tavolo tecnico interministeriale (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) per la definizione dei parametri relativi ai compensi delle prestazioni professionali di medici e odontoiatri, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) e delle società scientifiche afferenti alla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism).
6.05. L’articolo delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per aggiornare la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Il provvedimento segue un iter preciso: i decreti sono proposti dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti, e trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari (da esprimere entro 30 giorni). Il termine di delega è prorogato di tre mesi se il parere scade nei 30 giorni precedenti la scadenza. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.
I princìpi e criteri direttivi sono:
– coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti;
– abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;
– aggiornamento della disciplina in considerazione dell’evoluzione tecnologica;
– garanzia di coerenza tra formazione e competenze esercitabili, allineando ai percorsi formativi le attività consentite.
L’attuazione della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
L’articolo prevede infine l’aggiunta al titolo della legge delega delle parole “e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.
6.06. L’articolo modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo una deroga ai requisiti di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale per i ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
La nuova norma prevede che i candidati in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione possano partecipare ai concorsi per dirigenti del Ssn con almeno tre anni di servizio effettivo nella stessa professionalità, in deroga al requisito ordinario di cinque anni di servizio effettivo previsto per gli altri candidati.
7.01. L’articolo modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, aggiungendo l’articolo 42-bis.
La nuova norma prevede che il sanitario radiato dall’albo per fatti non dolosi connessi alla pandemia possa chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che sia ancora pendente il ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Nel caso in cui la radiazione sia derivata da una condanna penale, è necessaria anche la riabilitazione.
7.0.2. L’articolo modifica il decreto legislativo n. 271 del 1989, introducendo l’articolo 37-bis, che disciplina la nomina dei periti e dei consulenti tecnici in ambito di responsabilità per attività sanitaria.
Le principali disposizioni prevedono:
– l’affidamento della perizia e della consulenza tecnica a esperti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento, tenendo conto degli appositi albi professionali;
– l’aggiornamento quinquennale degli albi professionali per garantire un’adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di tutte le professioni sanitarie;
– l’accertamento da parte del giudice dell’assenza di conflitti di interessi con le parti e con la struttura di appartenenza del medico sottoposto a giudizio;
– la priorità (ma non l’obbligatorietà) di individuare consulenti tecnici con residenza o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
L’articolo definisce inoltre i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale di riferimento: appartenenza all’ordine professionale, titolo specialistico rilevante, essere ancora in attività, appartenenza alla società scientifica, almeno cinque anni di esperienza clinica, attestazione di competenza specifica da parte della società scientifica, regolarità con la formazione continua. Per le specialità chirurgiche, il giudice tiene conto anche della quantità di interventi chirurgici della stessa specie eseguiti come primo operatore e dell’eventuale attività di ricerca clinica o specialistica rilevante.
05 Maggio 2026
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