Acn specialistica ambulatoriale. Salute e Regioni rispondono al MEF: “Nessun nuovo onere, obblighi già previsti dalla legge”

Acn specialistica ambulatoriale. Salute e Regioni rispondono al MEF: “Nessun nuovo onere, obblighi già previsti dalla legge”

Acn specialistica ambulatoriale. Salute e Regioni rispondono al MEF: “Nessun nuovo onere, obblighi già previsti dalla legge”

Dopo il rinvio del via libera in Stato-Regioni da parte del Ministero dell’Economia, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni replicano punto per punto alle osservazioni della Ragioneria dello Stato: la sorveglianza sanitaria è un obbligo già vigente e le dichiarazioni a verbale non producono costi. Ora si attende il nulla osta finale del MEF. I DOCUMENTI

Il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale della specialistica ambulatoriale per il triennio 2022-2024 torna al centro del confronto tra amministrazioni. Dopo il rinvio del via libera da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto chiarimenti su possibili oneri aggiuntivi a carico delle aziende sanitarie, arrivano le risposte formali del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Al centro delle osservazioni del MEF, in particolare, l’articolo 29 dell’Ipotesi di ACN, che al comma 10 richiama l’obbligo per le Aziende di garantire i requisiti di sorveglianza sanitaria agli specialisti ambulatoriali, veterinari e alle altre professionalità sanitarie convenzionate. Una previsione che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, potrebbe risultare “foriera di nuovi o maggiori oneri”.

Una lettura respinta con decisione sia dal Ministero della Salute sia dalle Regioni. Nella nota trasmessa alla Presidenza del Consiglio, la Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero chiarisce che l’ACN si limita a richiamare un obbligo già sancito dal decreto legislativo 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La normativa, viene ricordato, definisce come lavoratore chiunque svolga un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, includendo quindi anche i medici convenzionati che operano nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza, la sorveglianza sanitaria risulta già oggi dovuta e praticata dalle aziende sanitarie e non può determinare nuovi o maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale. Un’interpretazione rafforzata anche dalla giurisprudenza e da precedenti pareri ministeriali, che confermano l’assoggettamento dei medici convenzionati alle regole di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sullo stesso piano si colloca la posizione della Conferenza delle Regioni. Nella risposta formale alle osservazioni del MEF, viene sottolineato come eventuali imprecisioni nella relazione tecnica dell’ACN siano frutto di meri refusi, mentre la decorrenza degli incrementi economici e il triennio di riferimento risultano correttamente indicati nell’ipotesi di accordo. Quanto alle dichiarazioni a verbale richiamate dalla Ragioneria, le Regioni precisano che si tratta esclusivamente di dichiarazioni di intenti, prive di effetti giuridici immediati e, soprattutto, incapaci di generare oneri diretti o indiretti senza un successivo atto di indirizzo e una specifica copertura finanziaria.

Un elemento, quest’ultimo, che lo stesso MEF riconosce nel proprio parere, laddove afferma che le ipotesi di ACN risultano “coerenti con i parametri di rinnovo previsti dalla legislazione vigente”. Alla luce di ciò, Ministero della Salute e Regioni auspicano una rapida conclusione dell’iter e il rilascio del nulla osta definitivo, per consentire la piena approvazione del rinnovo contrattuale atteso da tempo dagli specialisti ambulatoriali.

28 Gennaio 2026

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