Il minore al centro del nuovo Codice Deontologico Psicologi 

Il minore al centro del nuovo Codice Deontologico Psicologi 

Il minore al centro del nuovo Codice Deontologico Psicologi 

Gentile Direttore,
nella giornata del 25 settembre 2023 si è concluso il referendum per la revisione del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi. Finalmente, dopo 25 anni, la nostra Categoria ha un nuovo Codice più chiaro e, soprattutto, aggiornato alla normativa vigente.

Un’importante novità riguarda il tema del consenso informato sanitario sia per quanto riguarda le prestazioni psicologiche nei confronti di persone adulte sia nei confronti di persone minorenni o incapaci. Questo tema è affrontato nei nuovi Articoli 24 (adulti) e 31 (minorenni o incapaci).

Il nuovo Articolo 31 pone al centro del processo decisionale, in merito ad una proposta di trattamento sanitario di tipo psicologico, la persona minorenne e la sua volontà in base alla sua età e, quindi, al suo grado di maturità.
Tale previsione era stata già trattata dal sottoscritto in un precedente articolo del 2018 pubblicato proprio su questo sito.

La persona minorenne (o incapace) dovrà essere ascoltata prima di essere coinvolta in un trattamento sanitario e la sua volontà dovrà essere tenuta in considerazione.

Il vecchio articolo 31 era connotato, invece, da una visione e impostazione patriarcale e paternalistica (si tratta di un articolo scritto 25 anni fa) in cui era riportato ancora il termine “potestà genitoriale”. Infatti, secondo il vecchio Articolo 31, i genitori potevano imporre un trattamento sanitario al proprio figlio senza che questi venisse preventivamente ascoltato dallo Psicologo. Così come, sempre secondo la precedente versione dell’Articolo 31, in caso di assenza di consenso informato (di uno o entrambi i genitori) lo Psicologo poteva avviare/continuare la prestazione sanitaria. Ipotesi non più accettabile e superata dalla normativa vigente (Legge sul consenso informato n. 219/17) che sancisce che in casi di assenza del consenso informato di uno o entrambi i genitori l’eventuale decisione sul trattamento sanitario è rimessa all’Autorità Giudiziaria, non al libero arbitrio dello sanitario (Psicologo).

Di seguito il nuovo Articolo 31:

Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci
I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilitàÌ€ genitoriale o la tutela.

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontàÌ€ della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua etàÌ€ e al suo grado di maturitàÌ€ nel pieno rispetto della sua dignità.

Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autoritàÌ€ giudiziaria.

Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autoritàÌ€ legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Marco Pingitore
Membro Commissione Deontologia CNOP

27 Settembre 2023

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