Il decreto-legge n. 107/2026, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato approvato dalla Camera e passa ora al Senato per l’ok definitivo. Tra le numerose misure del provvedimento, alcune riguardano il settore della sanità.
Nuovo Policlinico Umberto I di Roma: commissario straordinario con poteri speciali
L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente, novella l’articolo 3-quater del decreto-legge n. 156 del 2025, inserendo sei nuovi commi per accelerare la realizzazione del nuovo Policlinico universitario Umberto I di Roma. Il Presidente pro tempore della Regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per l’approvazione del progetto, la localizzazione e la realizzazione dell’opera, fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
Il Commissario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze sono immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
È previsto un procedimento unico di autorizzazione, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L’autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario all’esito di apposita conferenza di servizi, alla quale sono convocate tutte le amministrazioni competenti. In caso di dissenso di un’amministrazione, il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
L’autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio. Il rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
Per le procedure di gara, è autorizzato l’avvio delle verifiche antimafia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è consentita la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, ed è autorizzata la modifica del contratto per lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale.
Il Commissario si avvale, senza nuovi oneri, delle strutture della Regione Lazio e può avvalersi di esperti a titolo gratuito, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti.
Proroga per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie
L’articolo 13-sexies, introdotto in sede referente, prevede la proroga o il differimento di un anno di una serie di termini previsti dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che sono impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime.
Vengono prorogati o differiti di un anno i termini indicati all’articolo 2, comma 1, lettera d) ed e), e al comma 2, lettera d) ed e), del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, rispettivamente per le attività in regola con gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) dei medesimi commi.
Le strutture sanitarie rimaste assoggettate alle regole antincendio previgenti al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 devono presentare entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).