Gentile Direttore,
continuare a discutere di Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), oscillando tra richiami ai diritti individuali e generici riferimenti alla sicurezza, significa oggi evitare il punto centrale: esiste una profonda criticità del sistema che sta producendo conseguenze gravi, prevedibili e documentate.
Attualmente il tempo medio nazionale di attesa per l’ingresso in una REMS si attesta intorno ai dieci mesi, con marcate disomogeneità territoriali. Le liste d’attesa non rappresentano un semplice disguido organizzativo, ma il meccanismo attraverso cui una decisione giudiziaria fondata sull’accertamento di un disturbo mentale, sulla commissione di un reato e sulla valutazione di una pericolosità sociale in senso psichiatrico viene di fatto neutralizzata.
Centinaia di persone destinate a una misura di sicurezza restano così prive di adeguato contenimento, con uno slittamento del rischio verso famiglie, reparti psichiatrici per acuti, istituti penitenziari e spazi della vita quotidiana. In assenza di una sistematizzazione nazionale dei dati sugli eventi critici relativi ai soggetti in attesa di REMS, le evidenze restano frammentarie; tuttavia, la ricorrenza di gravi episodi analoghi in contesti diversi suggerisce l’esistenza di un problema strutturale.
Gli stessi Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), concepiti per la gestione dell’acuzie psicopatologica, vengono frequentemente utilizzati come contenitori impropri di soggetti ad elevata pericolosità, con aumento degli episodi di violenza verso pazienti e operatori in contesti non progettati per funzioni custodiali.
Nell’attuale sistema si determina così un ampliamento implicito della posizione di garanzia degli psichiatri, chiamati a gestire autori di reato in attesa di REMS senza adeguati strumenti giuridici e organizzativi. I clinici si trovano a dover garantire non solo la cura, ma anche una funzione di custodia senza reali poteri coercitivi, né strutture adeguate o una chiara copertura normativa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/2022, ha già segnalato l’irragionevolezza di questo assetto. Il superamento degli OPG ha rappresentato un passaggio importante, ma il modello successivo non sembra aver sviluppato strumenti sufficienti per la gestione dei soggetti ad elevata pericolosità sociale. Non è in discussione il superamento degli OPG, bensì la credibilità di un sistema che proclama la centralità della cura senza riuscire sempre ad assicurarla e che, al contempo, fatica a garantire quella tutela sociale che resta necessaria.
Con il passare degli anni, inoltre, la popolazione delle REMS è profondamente cambiata, diventando molto più eterogenea rispetto a quella originariamente prevista dal legislatore. Oggi una quota rilevante degli internati è costituita da soggetti con disturbi di personalità, spesso associati a tossicodipendenza, impulsività e marginalità sociale. In molti casi non si tratta di pazienti affetti da gravi disturbi psicotici maggiori, ma di individui con problematiche personologiche croniche e comportamenti devianti.
Tale fenomeno appare difficilmente conciliabile con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. La celebre sentenza Raso (n. 9163/2025 Cassazione Penale, Sezioni Unite) aveva chiarito che, affinché un disturbo di personalità assuma rilevanza ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., è necessario un vero scompenso psicopatologico capace di compromettere concretamente le capacità di discernimento e/o autodeterminazione. Analogamente, la recente sentenza n. 21/2026 della Corte Costituzionale ha ribadito che la semplice dipendenza da sostanze o la mera “cronicità d’uso” non sono sufficienti a escludere o ridurre l’imputabilità.
Quel che sembra emergere è come il sistema stia progressivamente assumendo una funzione di contenimento sociale di soggetti difficili e scarsamente trattabili, più che di cura di autentici malati psichiatrici gravi. Proprio questi pazienti, tuttavia, risultano i meno responsivi ai trattamenti, richiedono ingenti risorse assistenziali e sottraggono posti e personale ai pazienti con psicopatologia maggiore che potrebbero trarre reale beneficio terapeutico da un percorso REMS.
Per questo motivo appare necessario intervenire sia sul piano normativo sia su quello organizzativo. Sarebbe opportuno interpretare in modo più rigoroso l’area della non imputabilità, riservando prevalentemente l’applicazione dell’art. 88 c.p. ai disturbi psicotici persistenti e strutturati, alle gravi disabilità intellettive e alle patologie neurologiche o organiche cerebrali realmente destrutturanti sul piano psico-comportamentale. Andrebbe inoltre ridimensionato l’utilizzo dell’art. 89 c.p. sulla semi-infermità, concetto giuridico che, sebbene abbia la sua utilità, è spesso applicato in modo troppo ampio ed automatico nei disturbi di personalità associati ad abuso di sostanze. Per evitare un’applicazione eccessivamente estensiva degli artt. 88 e 89 c.p., il problema non è introdurre categorie aprioristiche di esclusione, bensì pretendere dalla perizia che, lo si ricorda, è un parere tecnico motivato, oltre che un mezzo di prova, un elevato standard metodologico e motivazionale. Il vizio di mente non può infatti derivare automaticamente dalla mera presenza di una diagnosi psichiatrica.
In questo ambito un altro punto fondamentale riguarda il sistema peritale. Sarebbe necessario istituire albi regionali qualificati dei periti, privilegiando professionisti dotati di documentata esperienza clinica nella psichiatria pubblica territoriale e forense, adusi quindi agli strumenti che i Dipartimenti di salute mentale possono offrire. Si eviterebbero così valutazioni talvolta astratte o eccessivamente teoriche, rimesse alla libera interpretazione dei giudici. Parallelamente dovrebbero essere creati tavoli permanenti regionali tra magistratura, servizi di salute mentale e amministrazione penitenziaria, con l’obiettivo di definire percorsi realistici, sostenibili e coerenti con le effettive risorse sanitarie disponibili.
Sul piano organizzativo, appare inoltre necessario sviluppare strutture differenziate. Sarebbe opportuno ampliare le ATSM in carcere, così da gestire in ambiente penitenziario sanitario i soggetti maggiormente problematici sotto il profilo antisociale e comportamentale, alleggerendo la pressione sulle REMS. Contestualmente potrebbero essere istituite REMS ad alta sicurezza per pazienti particolarmente violenti, prevedendo anche adeguate tutele per il personale sanitario, oggi assenti.
Il nodo centrale resta comunque uno: il sistema REMS non può continuare a sovrapporre indistintamente malattia mentale grave, tossicodipendenza, disagio sociale e disturbo di personalità. Finché queste categorie resteranno confuse, le REMS continueranno a essere strutture cronicamente sature, con lunghe liste d’attesa, crescenti difficoltà gestionali e progressivo snaturamento della loro funzione terapeutico-riabilitativa.
In allegato un approfondimento più ampio sul tema.
Giuseppe Ducci
Direttore DSM ASL Roma 1
Massimo Di Genio
Psichiatra DSM ASL Roma 1
Perito dei Tribunali di Roma e Civitavecchia