Commissione esercenti professioni sanitarie. Dal Consiglio di Stato stop a nomina di due dirigenti del Ministero della Salute come componenti. “Assenza di garanzie sulla loro autonomia”

Commissione esercenti professioni sanitarie. Dal Consiglio di Stato stop a nomina di due dirigenti del Ministero della Salute come componenti. “Assenza di garanzie sulla loro autonomia”

Commissione esercenti professioni sanitarie. Dal Consiglio di Stato stop a nomina di due dirigenti del Ministero della Salute come componenti. “Assenza di garanzie sulla loro autonomia”
È stato dunque annullato il Dpcm del 27.12.2016 nella parte in cui ha previsto la nomina, da parte del Consiglio Superiore di Sanità, di due dirigenti del Ministero della salute a componenti della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Pertanto, l’attività della Commissione è attualmente sospesa fino alle nuove nomine. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 dello scorso 6 febbraio, ha annullato il Dpcm del 27.12.2016 nella parte in cui ha previsto la nomina, da parte del Consiglio Superiore di Sanità, di due dirigenti del Ministero della salute a componenti della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per l’assenza delle necessarie garanzie atte ad assicurare la loro autonomia decisoria.

In particolare, i Giudici hanno affermato che anche la nuova composizione della Commissione, quale risultante dal Dpcm, sarebbe sostanzialmente afflitto dai medesimi vizi che avevano indotto la Corte costituzionale a pronunciare la parziale incostituzionalità dell’art. 17 del D.Lgs.C.p.S. n. 233/1946 con la sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016 restando i dirigenti incardinati, dopo la designazione, nella stessa amministrazione di riferimento e, quindi, assoggettati a revoca del loro mandato o ad azione disciplinare da parte del Ministero della Salute per eventuali voti o giudizi espressi in seno alla Commissione.
 
Il Collegio ha chiarito, infatti, che “della Commissione potranno, e dovranno, fare parte componenti designati dal Consiglio Superiore di Sanità tra i suoi numerosi membri – vedi sul punto, l’art. 7, commi 2 e 3, del Dpr n. 44 del 28 marzo 2013 e da ultimo, circa la sua composizione, il decreto del 1° dicembre 2017 del Ministero della Salute – che però non siano soggetti al potere disciplinare del Ministero della Salute, in conformità a quanto stabilito alla sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016 della Corte costituzionale, sì da assicurare le necessarie guarentigie di imparzialità e di indipendenza rispetto al Ministero della Salute nell’esercizio delle proprie delicate funzioni quali componenti della Commissione”.

Pertanto, l’attività della Commissione è attualmente sospesa fino alle nuove nomine.

02 Marzo 2018

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