Corte Costituzionale, accolto ricorso del Veneto: “Illegittima estensione al 2020 del contributo di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità”

Corte Costituzionale, accolto ricorso del Veneto: “Illegittima estensione al 2020 del contributo di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità”

Corte Costituzionale, accolto ricorso del Veneto: “Illegittima estensione al 2020 del contributo di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità”
La sentenza non esclude che sia lecito imporre alle Regioni risparmi anche di lungo periodo ma ribadisce che le singole misure devono presentare il carattere della temporaneità. La Corte ha poi evidenziato che l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi "incide inevitabilmente sul livello del finanziamento del Ssn, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Lea in materia sanitaria e di garanzia del diritto alla salute". Stigmatizzato invece il comportamento delle Regioni e Povince autonome: per colpa loro ridotto fabbisongo sanitario. LA SENTENZA.

È incostituzionale il raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie. Perciò è illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni di euro imposto a tali Regioni, con la legge di bilancio per il 2017.
 
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), con la quale viene anche affermato che le autonomie speciali non devono sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione.
 
La censura di incostituzionalità riguarda l’articolo 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), là dove prevede appunto l’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni a carico delle Regioni ordinarie (già previsto dal primo periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
 
Secondo la Corte, la disposizione censurata è in contrasto con il canone della transitorietà che deve caratterizzare le singole misure di finanza pubblica impositive di risparmi di spesa alle Regioni.
 
Con la norma impugnata dalla Regione Veneto, lo Stato aveva, per la terza volta, esteso di un anno l’ambito temporale di operatività di una manovra economica in origine limitata al triennio 2015-2017, fino a giungere, con la disposizione ora dichiarata incostituzionale, a raddoppiarne la durata inizialmente prevista.
 
La sentenza non esclude che sia lecito imporre alle Regioni risparmi anche di lungo periodo ma ribadisce che le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità e richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.
 
La Corte ha colto l’occasione per evidenziare che l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi alla finanza pubblica incide inevitabilmente sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia sanitaria e di garanzia del diritto alla salute.
 
Tale rischio dovrà essere evitato, eventualmente, mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la spesa regionale.
 
Con la stessa sentenza sono state invece giudicate non fondate le censure mosse da varie Regioni speciali ad alcune disposizioni sempre della legge di bilancio per il 2017.
 
Secondo le ricorrenti, le norme impugnate imponevano un concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, gravandole illegittimamente di un contributo al risanamento di un settore che esse invece finanziano autonomamente, senza oneri a carico del bilancio statale.
 
La Corte, dopo aver escluso tale effetto, ha evidenziato che le disposizioni censurate avevano legittimamente imposto alle ricorrenti un contributo al risanamento della finanza pubblica, subordinandone l’operatività alla stipula di accordi bilaterali tra la singola autonomia speciale e lo Stato, nel rispetto del principio pattizio che governa le relazioni finanziarie tra le parti.
 
Tuttavia, i giudici costituzionali hanno stigmatizzato il comportamento delle autonomie speciali, ritenendo non rispettoso del principio di leale collaborazione il perdurante rifiuto da esse opposto alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate per determinare l’importo del contributo gravante su ciascuna ricorrente.
 
La mancata stipula degli accordi, infatti, ha determinato un’ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale, in conseguenza dell’accollo alle Regioni a statuto ordinario di un maggiore contributo al risanamento della finanza pubblica, in vista del raggiungimento dei saldi complessivi previsti dalla manovra di bilancio.
 
La Corte ha dunque auspicato che un simile risultato venga scongiurato in futuro, evitando il perpetuarsi dello stallo nelle trattative, anche attraverso una provvisoria determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto, fino alla stipula dei pur sempre necessari accordi bilaterali.

23 Maggio 2018

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