Milleproroghe. Esteso a tutto il 2025 lo scudo penale per il personale sanitario nei casi di gravi carenze. Nuovo stop alle sanzioni per gli obblighi vaccinali contro il Covid. Ecco la bozza

Milleproroghe. Esteso a tutto il 2025 lo scudo penale per il personale sanitario nei casi di gravi carenze. Nuovo stop alle sanzioni per gli obblighi vaccinali contro il Covid. Ecco la bozza

Milleproroghe. Esteso a tutto il 2025 lo scudo penale per il personale sanitario nei casi di gravi carenze. Nuovo stop alle sanzioni per gli obblighi vaccinali contro il Covid. Ecco la bozza
Estesa anche la possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie per i medici ucraini, così come le misure per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di specializzazione. Esteso anche il termine per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale. LA BOZZA

Ieri primo esame in preconsiglio dei Ministri per il decreto Milleproroghe. Per quanto riguarda la sanità, viene esteso a tutto il 2025 lo scudo penale per i professionisti sanitari, per dolo e colpa grave, in situazioni di grave carenza di personale. Slittano nuovamente anche le sanzioni per non aver ottemperato all’obbligo di vaccinazione contro il Covid.

Estesa anche la possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie per i medici ucraini, così come le misure per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di specializzazione.

Ecco di seguito tutte le misure previste per la sanità.

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Comma 4. Si prevede che la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2025. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è fissata fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti, pari a 100.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)
Comma 1. Le sanzioni previste per non aver ottemperato all’obbligo di vaccinazione contro il Covid vengono prorogate al 31 dicembre 2025.

Comma 2. Gli organi della Croce rossa italiana resteranno in carica fino alla liquidazione. Viene soppressa la scadenza temporale massima inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024.

Comma 3. Viene consentito fino al 31 dicembre 2025 l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

Comma 4. Le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione vengono prolungate al 31 dicembre 2025.

Comma 5. Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, viene esteso al 31 dicembre 2025 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Comma 6. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, il personale medico, che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Ssn a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Comma 7. L’Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a decorrere dal 1° settembre 2021.

Fino al 30 aprile 2025 l’Aifa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario. L’Aifa, inoltre, fino al 30 aprile 2025, rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di Aic.

Comma 8. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020 è prorogato non oltre il 31 dicembre 2025.

La disciplina per l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa fino al 31 dicembre 2025.

Lo scudo penale relativo ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale viene esteso fino al 31 dicembre 2025.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

06 Dicembre 2024

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