Sicurezza operatori sanitari. Fino a 16 anni di carcere per chi aggredisce medici e operatori. Ecco il testo pronto per l’esame del Senato

Sicurezza operatori sanitari. Fino a 16 anni di carcere per chi aggredisce medici e operatori. Ecco il testo pronto per l’esame del Senato

Sicurezza operatori sanitari. Fino a 16 anni di carcere per chi aggredisce medici e operatori. Ecco il testo pronto per l’esame del Senato
Diverse le modifiche apportate al testo durante l'esame in Commissione Sanità. Tra tutte, la modifica al codice penale con la quale viene stabilito che le pene oggi previste per episodi di violenza contro i pubblici ufficiali in servizio durante le manifestazioni sportive siano applicate anche in caso di violenza contro gli operatori della sanità. Pene che vanno da un minimo di quattro a sedici anni di reclusione a secondo della gravità delle lesione provocata. Le aggressioni agli operatori sanitari e socio-sanitari rientreranno nelle circostanze aggravanti. IL TESTO

Pronto per l'esame dell'Aula del Senato il disegno di legge antiviolenza. Diverse le novità introdotte durante l'esame in questi mesi da parte della Commissione Sanità. Su tutte, spiccano le modifiche introdotte al Codice Penale. Più in particolare, viene stabilito che le pene oggi previste per episodi di violenza contro i pubblici ufficiali in servizio durante le manifestazioni sportive siano applicate anche in caso di violenza contro gli operatori della sanità. Pene che vanno da un minimo di quattro a sedici anni di reclusione a secondo della gravità delle lesione provocata.
 
E ancora, l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni rientrerà tra le circostanze aggravanti e farà scattare la denuncia d'ufficio, anche senza la querela della persona offesa.
 
Ma vediamo tutte le novità in dettaglio.
 
L'articolo 1 del provvedimento prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. La composizione dell'Osservatorio, dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominato.
 
All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
– monitorare gli episodi di violenza commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
– monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
– promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
– monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
 
L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
 
L'Osservatorio inoltre trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente previsti dalla legge Gelli. Il Ministro della Salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà presentare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
 
All'aritcolo 2 si modifica l'articolo 583-quater del codice penale. Più in particolare si stabilisce che le pene oggi previste per episodi di violenza contro i pubblici ufficiali in servizio durante le manifestazioni sportive siano applicate anche in caso di violenza contro gli operatori della sanità. Pene che vanno da un minimo di quattro a sedici anni di reclusione a secondo della gravità delle lesione provocata.
 
Grazie all'articolo 3, l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni rientra tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale.
 
L'articolo 4 modifica il codice penale in materia di procedibilità. In caso di danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni scatterà la denuncia d'ufficio anche senza la querela della persona offesa.
 
Infine, l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
 
Giovanni Rodriquez

15 Luglio 2019

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