L’eutanasia alla prova del referendum popolare abrogativo 

L’eutanasia alla prova del referendum popolare abrogativo 

L’eutanasia alla prova del referendum popolare abrogativo 

Gentile Direttore,
con il superamento delle 500 mila firme raccolte in poche settimane (per la prima volta anche attraverso la firma digitale), grande enfasi mediatica è stata attribuita al referendum abrogativo sull’art. 579 della legge penale italiana (omicidio del consenziente), promosso dall’Associazione Luca Coscioni ed annunciato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021. 
 
Molti i plausi all’iniziativa referendari tra i quali quelli autorevolissimi di Gustavo Zagrebelsky e di Andrea Pugiotto che si sono affiancati alle posizioni di Michele Ainis che ha ripetutamente denunciato, nel corso degli anni, l’ipocrisia del nostro Stato sul fine vita e la sua doppia morale; poche, invece, le voci contrarie non appartenenti al mondo confessionale nel desolante silenzio dei medici italiani che non hanno fatto sentire, sulla delicatissima questione, la loro voce, nonostante le giuste provocazione loro rivolte da più parti.
 
Anche se alcune Riviste giuridiche hanno gradualmente rimarcato le insidie del referendum popolare abrogativo sull’art. 579 c.p.  perché, in assenza di una norma specifica che dovrebbe disciplinare a tutto tondo la materia, il rischio che si corre è quello di radicalizzare la decisione individuale di morire senza bilanciare questa scelta con le necessarie garanzie costituzionali.
 
Sicché tutti, indipendentemente dalla sofferenza provocata dalla terminalità di una qualche situazione patologica, potrebbero decidere di porre fine alla loro esistenza per mano medica visto che, se la proposta referendaria sarà accolta dopo aver superato il vaglio costituzionale, il nuovo testo dell’art. 578 c.p. sarebbe il seguente: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1. contro una persona minore degli anni diciotto; 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.
 
Con un completo rovesciamento dell’orizzonte teleologico della legge penale che darebbe al consenso un nuovo volto strategico: da elemento che, qualificando in qualche misura la condotta del colpevole, attenua il regime sanzionatorio previsto per i delitti contro la vita a presupposto che, a fortiori, estranea la condotta dall’area del penalmente rilevante salvo le poche eccezioni costruite sulle condizioni cliniche (il “vizio di mente” o la “deficienza psichica” prodotta da un’altra infermità o dall’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti)  e/o anagrafiche della persona offesao perché invalido quando estorto o carpito.
 
Cosicché nessuno potrebbe essere più punito per aver volontariamente ed intenzionalmente provocato la morte di una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, non inferma di mente, con il suo consenso, indipendentemente dal suo stato e dalle sue condizioni di salute.
 
Nemmeno il medico, la cui professione, da millenni, ottempera il paradigma ippocratico che vieta di procurare la morte del paziente pur essendo opportuno, ancora una volta, rimarcare l’esigenza di non sovrapporre (confondere) l’interruzione di una terapia futile e sproporzionata con la pratica eutanasica che sono realtà fattuali posizionate su piani ontologici completamente diversi, sia sul versante giuridico che su quello morale.
 
Se il rovesciamento di prospettiva della legge penale italiana si concreterà, le questioni pratiche che potranno realisticamente porsi saranno davvero molte e complesse.
 
L’assolutizzazione del principio di autodeterminazione e la disponibilità del diritto alla vita non esauriscono, infatti, le questioni del fine vita perché le ferite dell’anima sono una questione molto seria che non può essere banalizzata se non a rischio di provocare quelle derive che possono compromettere la nostra stessa umanità.
 
Occorre così, in termini pratici, una legge capace di dare compiuta attuazione alla disponibilità del diritto alla vita che deve disciplinare le regole di ingaggio di chi vuole morire (la modalità di formalizzazione del consenso, l’accertamento preventivo della sua legittimità, i soggetti che possono accedere alla pratica eutanasica, per quali legittimi interessi) e le necessarie procedure di garanzia e di controllo pubblico.
 
Perché la morte non è mai un fatto privato anche se la cultura giuridica si è, sempre più, spinta a fare del corpo un fatto strettamente ed esclusivamente personale annebbiando il dettato costituzionale in cui i diritti inviolabili sono sempre in bilancia con i doveri inderogabili.
 
Non  convince così l’idea proposta dai promotori del referendum abrogativo che, si legge nel loro sito istituzionale, “con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato” perché l’affermare che la norma che residua sarebbe coordinata  con le “leggi dell’ordinamento” e con gli “interventi della Corte” significa trascurare o, peggio, far finta di non vedere le ombre che affollano lo scenario dell’accoglimento.
 
Il cui diradamento non può certo essere coltivato illudendoci sul ritorno del cielo sereno provocato dalla legge n. 219/2017 perché l’azione eutanasica non può essere elevata ad un’azione di carattere terapeutico anche perché la liceità della condotta, che la norma post-referendaria subordinerebbe al solo consenso, senza specificazioni né rinvii ad altra fonte, ne sarebbe circoscritta, con un effetto in malam partem.
 
Non è certo questa la strada da imboccare per uscire dalla palude del quesito referendario, a patto di non volere ancora proseguire sulla via della doppia morale che non porta, anch’essa, da nessuna parte come conferma la pur limitata giurisprudenza di legittimità che si è formata sull’art. 579 della legge penale-
 
La mancanza di una regolamentazione organica della materia potrebbe quindi creare più problemi che soluzioni perché non si può attribuire al consenso un’estensione pregiudizialmente non subordinata a nessun requisito normativamente previsto ed a procedure di garanzia e di controllo pubblico; il farlo innescherà conflitti, dovendoci chiedere chi sarà quel medico che, assecondando la volontà della persona di morire,  si presterà all’azione eutanasica quando la validità del consenso potrà poi essere impugnata, in un tempo successivo, dai familiari della persona o da qualcun altro anche per semplici o banali vizi di forma.
 
C’è da chiedersi, in questa situazione, cosa aspetti ancora il nostro legislatore e c’è da chiedersi, ancora, perché sulla questione i medici italiani non facciano sentire la loro voce preoccupata.
 
Fabio Cembrani
Medico legale
 

30 Settembre 2021

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